Per la stabile organizzazione occorrono mezzi umani e tecnici
Le risorse devono essere gestite sotto la propria responsabilità e a proprio rischio
La nozione di stabile organizzazione (S.O.) discende direttamente dall’art. 11 del regolamento Ue 282/2011, norma obbligatoria “e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” (cfr. quarto considerando del citato regolamento 282/2011).
Può definirsi tale qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, che sia:
- caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza
- e provvista di una struttura “idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione”.
Dalla lettera della norma possono evincersi le caratteristiche idonee a ritenere sussistente una stabile organizzazione.
Un primo requisito è l’alterità rispetto ...
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