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Domanda telematica per le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà dei servizi ambientali

/ REDAZIONE

Venerdì, 29 marzo 2024

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Con il messaggio n. 1281/2024, pubblicato ieri, l’INPS ha illustrato le modalità di presentazione delle domande di prestazioni integrative alla NASpI, garantite ai sensi dell’art. 6 del DM 103594/2019 dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
Si ricorda, infatti, che secondo l’art. 26 comma 9 del DLgs. 148/2015, i Fondi di solidarietà bilaterali possono avere anche finalità volte ad assicurare una tutela integrativa, in termini di importo e durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò premesso, l’INPS precisa che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che prevedono l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.
Operativamente, il servizio per l’invio telematico della domanda è raggiungibile – previo possesso di SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE – sul portale dell’INPS seguendo il percorso “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di solidarietà” e “Assegno emergenziale”.

Il datore di lavoro dovrà quindi selezionare il Fondo in argomento, allegando i dati analitici dei lavoratori interessati e indicando se si richiede l’integrazione dell’importo dell’indennità NASpI o l’integrazione della durata della stessa, nel limite di ulteriori 18 mesi.
L’INPS precisa che occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa richiesta.
Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, verrà assegnato un numero di protocollo e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.

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