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Esente da IVA l’attività di «Litigation Finance»

/ REDAZIONE

Venerdì, 29 marzo 2024

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Le operazioni poste in essere da una SICAV nell’ambito di un’attività di “Litigation Finance” o “Third Party Litigation Funding” (in breve, ’’TPLF’’) hanno natura finanziaria e possono beneficiare del regime di esenzione da IVA ex art. 10 comma 1 n. 1) del DPR 633/72. È questa, in estrema sintesi, la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 83, pubblicata ieri.

Lo schema di tale attività prevede che un terzo investitore (c.d. “litigation fund” o “funder”) fornisca risorse finanziarie al titolare di un credito controverso, che richiede un’attività legale per la sua realizzazione. In cambio, il “funder” ottiene il suddetto credito o una sua parte, assumendosi il rischio, in caso di soccombenza, di perdere integralmente il proprio investimento.
Il Parlamento Europeo, che ha invitato la Commissione Ue a regolamentare la disciplina, ha evidenziato come la “TPLF” rappresenti un’attività finanziaria, constando nel “finanziamento del contenzioso” da parte di soggetti terzi.

Nel caso posto all’esame dell’Agenzia, la causa finanziaria si rinviene nell’intento del titolare del diritto di ottenere risorse che gli consentano di sostenere i costi della controversia legale o giudiziaria. La SICAV, inoltre, è un soggetto sottoposto alla vigilanza di Banca d’Italia che verifica la conformità degli investimenti alla normativa vigente.
Ne discende, secondo l’Agenzia, che le prestazioni di servizi relative alle attività di “TPLF” sono da considerarsi esenti ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 1) del DPR 633/72.

L’Amministrazione finanziaria ritiene, inoltre, che laddove il “litigation funder” acquisti un credito, la base imponibile vada determinata secondo i criteri dettati dalla risoluzione n. 79/2021 (cioè sulla base della differenza fra “valore economico” del credito al momento della cessione e il prezzo pagato al cedente per l’acquisto ).
Quanto agli obblighi di certificazione, viene, infine, precisato che l’emissione della fattura non è obbligatoria, in ragione del rinvio che l’art. 22 comma 1 n. 6) del DPR 633/72 effettua rispetto al menzionato art. 10 comma 1 n. 1) dello stesso decreto.

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