Recupero del credito indebitamente compensato dal sostituto di imposta versato con nuovi codici
La risoluzione n. 18 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto di imposta a seguito di assistenza fiscale.
L’art. 15 comma 1 lettera a) del DLgs. 175/2014 ha disposto che le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso.
Le risoluzioni n. 13/2015 e n. 103/2015 avevano istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito relativo alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale, rispettivamente, con modello F24 ed “F24 enti pubblici” (F24 EP).
Per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, l’Agenzia delle Entrate può emanare apposito atto di recupero motivato.
Per consentire il versamento, tramite modello F24 e F24 enti pubblici (F24 EP), delle somme dovute a seguito di tali atti di recupero per l’utilizzo indebito in compensazione del credito relativo alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale la risoluzione n. 18/2024 ha istituito i codici tributo da “7901” al “7908”. La risoluzione contiene istruzioni diversificate a seconda del modello utilizzato.
Le spese di notifica relative ai provvedimenti notificati sono invece versate con il codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”, già in uso sia per le modalità di versamento F24 che per le modalità di versamento “F24 EP”. Per il pagamento delle somme dovute, non è possibile avvalersi della compensazione.
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