Accessorietà IVA possibile anche per le opere di urbanizzazione
Il carattere di accessorietà di una prestazione ad un’altra, ai fini IVA, deve essere verificato non già con riferimento a colui che, in concreto e sul piano meramente materiale, si riveli il fruitore finale della prestazione, bensì avendo riguardo alle parti contrattuali. Il principio è stato sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 9084 depositata ieri.
La Suprema Corte si è pronunciata in merito agli elementi da cui individuare l’accessorietà delle opere di urbanizzazione, le quali beneficiano dell’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127-quinquies ss. della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72. Al ricorrere del nesso di accessorietà rispetto alla prestazione principale può, difatti, estendersi l’applicazione dell’aliquota ridotta anche alla prestazione c.d. “secondaria” come prevede l’art. 12 del DPR 633/72. Qualora, invece, le due prestazioni fossero autonome tra loro, a ciascuna si sarebbe applicata una distinta aliquota (e, dunque, l’aliquota agevolata alle sole opere di urbanizzazione).
La Cassazione richiama i più importanti principi già sanciti in tema di accessorietà, al fine di individuare se vi sia un nesso tra le due prestazioni.
Come già in precedenza indicato, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, “la prestazione accessoria deve essere dunque strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale; cioè, con altre parole, l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale” (Cass. nn. 20029/2011 e 40725/2021).
Inoltre, il concetto di accessorietà non può essere considerato in modo astratto né può essere vincolato al “significato meramente formale del negozio giuridico” bensì deve essere valutata l’unitarietà delle due prestazioni “con riguardo alle sole parti del contratto e non rispetto a soggetti terzi, estranei a quel contratto, ancorché parti di un distinto rapporto con uno solo dei soggetti del predetto negozio, cui pur possono essere finalisticamente indirizzati nell’insieme quei beni o quei servizi oggetto del contratto misto” (Cass. n. 3893/2023).
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