Ammesso il rimborso anche se l’indebito è voluto dal contribuente
Solamente per le imposte dirette il principio può considerarsi consolidato
In base a quanto previsto all’art. 38 del DPR 602/73, il contribuente può presentare istanza di rimborso delle imposte nel caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.
La giurisprudenza propone una lettura estensiva della norma, consentendo il rimborso a prescindere dalla ragione alla base della ripetibilità del versamento indebito, dalla riferibilità dell’errore al versamento, all’an o al quantum del tributo (Cass. 6 marzo 2015 n. 4578 e 13 gennaio 2016 n. 373).
In queste ipotesi si ritiene ormai pacificamente che l’onere della prova della sussistenza dei presupposti per il rimborso sia posto a carico del contribuente (Cass. 2 marzo 2004 n. 4238).
Anche laddove l’indebito versamento derivi da una alterazione ...
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