Controllo e responsabilità ad ampio raggio per i sindaci delle banche
La Cassazione, nell’ordinanza n. 14863, depositata ieri, ha sottolineato come le disposizioni del DLgs. 385/93 (c.d. TUB) prevedano l’obbligo del Collegio sindacale di un istituto di credito di informare senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione e una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.
In tale contesto, la responsabilità individuale dei sindaci per la violazione del ricordato dovere di informazione (posto a carico dell’organo collegiale) non si pone in contrasto con la ratio, con i princìpi regolatori e con le norme in materia di sanzioni amministrative (L. 689/81); anzi, è in linea con i princìpi in tema di concorso di persone nell’illecito amministrativo.
Dal complessivo quadro normativo e regolamentare emerge che i sindaci devono esercitare un controllo sia di legittimità che di merito sulle delibere del CdA onde garantire il buon funzionamento della struttura amministrativa. Essi devono assolvere a un obbligo di sorveglianza attiva tale da garantire un’attività di controllo continua, specifica e ad ampio raggio.
Per andare esenti da responsabilità devono provare di avere esercitato i poteri di controllo loro spettanti, non essendo sufficiente, in presenza di una condotta illecita posta in essere dagli amministratori, la circostanza di esserne stati tenuti all’oscuro.
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