La SGR è soggetto passivo IVA solamente sotto il profilo formale
La Cassazione esclude la responsabilità della SGR per i debiti IVA del fondo comune estinto
Un fondo comune d’investimento è un’organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) “costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore” (art. 1 comma 1 lett. j) del DLgs. 58/98, c.d. Testo unico della Finanza).
Secondo il diritto interno, il fondo comune costituisce un patrimonio separato e non ha soggettività giuridica autonoma. Pertanto, i beni immobili acquisiti dal fondo comune sono intestati alla società di gestione del risparmio (SGR) ed è quest’ultima a esercitare tutti i diritti relativi ai beni, imputando poi profitti e perdite al fondo.
Sulla base di queste premesse giuridiche, la Corte di Cassazione ha ritenuto di attribuire alla SGR la soggettività passiva ai fini ICI e IMU, trattandosi del formale
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