Doppio passaggio dei beni rilevante ai fini IVA anche per le vendite su internet
Ai fini dell’applicazione dell’IVA, il passaggio dei beni dal committente al commissionario non è escluso dalla circostanza che quest’ultimo rivenda gli stessi su un sito internet, negoziando in proprio la cessione e il relativo prezzo. Si tratta del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 23084 depositata ieri, 26 agosto 2024.
Il caso esaminato riguarda una persona fisica che si recava presso i negozi di una società per scegliere della merce, fotografarla e creare delle inserzioni di vendita su un sito internet. La società fissava il prezzo dei beni e, a cessione avvenuta, consegnava la merce al citato soggetto da cui riceveva il prezzo di vendita incassato dal cliente, detratti gli oneri per le spese di spedizione e la provvigione spettante. L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che sussistesse un rapporto di commissione tra la società e la persona fisica; pertanto, era stata contestata la sussistenza di una cessione delle merci avvenuta fra i due soggetti in evasione d’imposta.
La Corte di Cassazione ha confermato questa tesi cassando la sentenza di secondo grado. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la circostanza che la persona fisica operasse direttamente sul sito internet non esclude la presenza di un contratto di commissione rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 3 del DPR 633/72. Inoltre, la diretta operatività della persona fisica non giustifica l’applicabilità dell’esonero dall’emissione della fattura per le operazioni di vendita al dettaglio (art. 22 del DPR 633/72), visto che il giudice di merito non ha verificato se i beni fossero stati acquistati prima o dopo l’inserimento dell’annuncio su internet.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941