Lavorazioni su beni extra Ue in regime di non imponibilità IVA
Il beneficio è accordato sulla base delle nozioni dei Regolamenti unionali
Con l’entrata in vigore del DLgs. 141/2024 di riforma doganale, avvenuta il 4 ottobre 2024, è stato abrogato il precedente Testo unico delle leggi doganali (c.d. TULD) di cui al DPR 43/73.
Tale significativo intervento legislativo non ha modificato, però, le disposizioni concernenti il regime di non imponibilità IVA per le lavorazioni eseguite, nel territorio dello Stato, su merci di provenienza extra Ue.
L’art. 9 del DPR 633/72, nel disciplinare i servizi internazionali in regime di non imponibilità, fa dunque ancora menzione:
- delle manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell’art. 152 del DPR 43/73 (c.d. TULD);
- dei trattamenti di cui all’art. 176 del TULD per i beni extra Ue introdotti in regime di temporanea importazione, nonché per i beni Ue “destinati
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41