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Il saggio di interesse legale incide in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi INPS

/ REDAZIONE

Sabato, 4 gennaio 2025

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Con la circ. n. 1 di ieri, l’INPS ha ricordato che con il DM 10 dicembre 2024 è stato fissato al 2% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c., a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Tale variazione incide:
- sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- sugli interessi legali relativi alle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Nel primo caso, l’art. 116 comma 15 della L. 388/2000 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, ex comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali. L’INPS sottolinea che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti e che la misura del 2% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

La stessa misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dall’art. 116 comma 10 della L. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate dal DL 19/2024, stabilisce che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c., a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

Sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2025. Pertanto, la misura dell’interesse del 2% si applicherà alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.

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