Nuovi codici tributo per versamenti parziali dopo i controlli automatizzati delle dichiarazioni
Con la ris. n. 5 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di codici tributo per versare tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP) le somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73.
I nuovi codici, indicati in una tabella, sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
L’Agenzia spiega che, per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, nella tabella si riportano, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (seconda colonna), i codici tributo già istituiti (terza colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
In caso di utilizzo del modello F24 ordinario, i codici vanno sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione inviata.
In caso di utilizzo del modello F24 EP, i codici vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F); il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” sono valorizzati con il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno della comunicazione.
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