L’esonero dal contributo addizionale cessa quando la situazione debitoria è risolvibile
Dall’INPS precisazioni sulla cessazione del regime per imprese sottoposte a procedure concorsuali che si avvalgono di interventi di integrazione salariale
Con il messaggio n. 283 di ieri, l’INPS è intervenuto sull’esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all’art. 8 comma 8-bis del DL 86/88 per le aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale.
L’Istituto previdenziale ha fornito alcune precisazioni sulla cessazione del regime di esonero.
Dietro parere del Ministero del Lavoro, viene chiarito che, in via generale, la cessazione non potrà che coincidere con il momento in cui l’impresa può risolvere la propria situazione debitoria e ritornare in bonis.
In particolare, in caso di:
- fallimento (o liquidazione giudiziale) con autorizzazione all’esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento
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