La scelta contabile non configura un «disallineamento da ibridi»
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello n. 47 pubblicata ieri, si pronuncia sulla configurabilità (o meno) di un disallineamento da ibrido ex art. 6 del DLgs. 142/2018 relativamente a transazioni interne (“Internal Dealing”) tra una casa madre in Italia e la sua stabile organizzazione (nel caso, in Hong Kong) operante in regime di branch exemption ex art. 168-ter del TUIR.
Il caso esaminato è quello di una casa madre italiana con stabile organizzazione in Hong Kong (HK Branch), la quale si avvale di una struttura organizzativa (denominata “ARO”, Alfa Regional Office, con sede anch’essa a Hong Kong) la quale si occupa di pianificazione, coordinamento, monitoraggio e supporto in ambito internazionale.
In base alla configurazione contabile adottata dalla stabile organizzazione stessa, i costi sostenuti da ARO (“Costi ARO” e i connessi ricavi da Internal Dealing) non sono considerati deducibili e imponibili ai fini fiscali in Hong Kong, in quanto rilevati contabilmente in ottica solo patrimoniale, non concorrendo al risultato economico della HK Branch.
Nel dettaglio, i costi non sarebbero deducibili in Hong Kong in ragione del regime contabile adottato e, al contempo, non verrebbero riconosciuti neppure in Italia in quanto valorizzati direttamente in capo alla stabile organizzazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la fattispecie relativa a tali operazioni interne, valorizzate dalla stabile organizzazione secondo dette modalità – senza profit margin (e in ottica solo patrimoniale) – non comporta una “doppia non deduzione”, non configurando quindi una “causa ibrida”.
In particolare, tale configurazione (e il “disallineamento”) è il risultato esclusivo di una scelta contabile storica adottata dalla HK Branch (priva di una reale controparte economica) che non integra l’insorgere di un disallineamento da ibridi.
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