L’avviso bonario che riconosce un minor rimborso va impugnato nei 60 giorni
Richiamato il principio relativo al c.d. rigetto implicito della somma non erogata
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che l’erogazione parziale delle somme a seguito di domanda di rimborso del contribuente rappresenti, implicitamente, un diniego espresso per la parte restante. Pertanto, dal momento dell’erogazione parziale decorrono i sessanta giorni per l’impugnazione del diniego espresso.
Tra le tante sentenze si ricordano la Cassazione 2 marzo 2021 n. 5581 e la Cassazione 11 settembre 2020 n. 18872.
Si tratta di un orientamento censurabile, considerato che, come detto dalla stessa Suprema Corte sia pure mediante un orientamento minoritario, la mancata erogazione della restante parte del rimborso potrebbe essere dovuta a carenze documentali, quindi potremmo essere in una fase solo interlocutoria (Cass. 27 febbraio 2020 n. 5338).
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