Completamento degli edifici con aliquota IVA agevolata
Per le opere successive alla conclusione dei lavori, si applica invece l’aliquota del singolo intervento
Per l’applicazione dell’IVA nel settore immobiliare, un elemento determinante è costituito dal momento di ultimazione dei lavori di costruzione di un edificio.
Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 12/2007, § 10), un fabbricato si intende ultimato nel momento in cui esso “sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo”. In linea sono anche i criteri individuati dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 7 novembre 2024, causa C-594/23), secondo cui l’uscita di un bene immobile dal settore produttivo per entrare in quello del consumo corrisponde essenzialmente alla “prima occupazione” dell’edificio o, in alternativa, al momento di “completamento” del manufatto.
In primo ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41