Per bloccare il fermo la strumentalità si può contestare anche dopo i 30 giorni
Il termine è dilatorio e vale solo per l’Agente della riscossione
In tema di preavviso di fermo amministrativo il termine di 30 giorni previsto dall’art. 86 comma 2 del DPR 602/73, per l’Agente della riscossione è il termine entro cui può eseguire il fermo senza ulteriore comunicazione, per il contribuente rappresenta il termine entro cui pagare o addurre la strumentalità del bene.
Detto termine, non rileva ai fini dell’impugnazione del preavviso di fermo, che rimane di 60 giorni ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92. Esso, inoltre, non ha attitudine a determinare una preclusione in sede giurisdizionale ai fini dell’eccezione di strumentalità del bene gravato.
Tale è l’arresto a cui è pervenuta la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con la sentenza del 5 maggio 2025 n. 338/2/25, chiamata a pronunciarsi ...
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