Domanda con riserva prorogabile solo con progetto adeguato
La pianificazione per la regolazione della crisi o insolvenza deve comprendere sia la proposta, sia il piano
L’art. 44 del DLgs. 14/2019 (CCII) affida al debitore la possibilità di soluzione della crisi o dell’insolvenza anticipando la domanda di accesso al procedimento unitario, corredata dalla sola documentazione prevista dall’art. 39 comma 3 del CCII, con riserva di deposito della proposta (o degli accordi con i creditori) e del piano.
Il CCII conferma, quindi, la facoltà concessa dal RD 267/42 di possibile separazione temporale tra ciò che attiene al processo (la domanda al tribunale), al contenuto negoziale (la proposta ai creditori o l’accordo perfezionato con una maggioranza qualificata) e al mezzo di attuazione (il piano), inteso come modalità tramite cui si rende verosimile il successo della proposta o dell’accordo.
Ricevuta la domanda con riserva, il tribunale ...
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