Non confermate le misure protettive con creditori indisponibili alle trattative
Insussistenza del nesso di funzionalità/strumentalità tra le misure e il risanamento
Le misure protettive previste dagli artt. 18 e ss. del DLgs. 14/2019 (CCII) nell’ambito della composizione negoziata della crisi — che non è procedura concorsuale, ma un percorso volto al risanamento dell’impresa attraverso trattative tra il debitore e i creditori, alla presenza di un esperto, che agevola le stesse e facilita la conclusione di un accordo — rispondono all’esigenza di cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative vengono iniziate e conseguentemente di agevolare il loro positivo esito, per addivenire ad una delle conclusioni previste dall’art. 23 del CCII.
Tali misure non scattano ex lege in quanto l’automatic stay previsto dal CCII, pur dispiegando i suoi effetti dalla data della pubblicazione della domanda e dell’accettazione
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