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IVA per le imbarcazioni extra Ue solo da quando il mezzo è utilizzabile

L’Agenzia fornisce indicazioni su come provare l’uso del bene in leasing al di fuori dell’Ue

/ Emanuele GRECO

Giovedì, 19 giugno 2025

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Con la risposta a interpello n. 159, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modalità per fornire prova dell’utilizzo al di fuori dell’Unione europea di un’imbarcazione detenuta in forza di un contratto di leasing.

L’art. 7-sexies comma 1 lett. e-bis) del DPR 633/72 stabilisce che le prestazioni non a “breve termine” (vale a dire oltre 90 giorni), relative ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, rese da un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, riferite a imbarcazioni da diporto effettivamente messe a disposizione nel territorio dello Stato, si considerano non effettuate nel territorio dello Stato ove l’utilizzo del bene avvenga al di fuori del territorio dell’Ue.

Inoltre, in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 725 della L. 160/2019, il luogo delle suddette prestazioni “si considera al di fuori dell’Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea”.

Nel caso di specie, l’imbarcazione era messa a disposizione nel territorio italiano (Olbia), in forza di un contratto di leasing della durata di 120 mesi e il pagamento di un “maxi canone” iniziale, da parte di un prestatore di servizi stabilito in Italia.
Tuttavia, a partire dalla data in cui il natante era concretamente utilizzabile (in quanto veniva ottenuto il codice M.M.S.I., identificativo univoco di una stazione radio a bordo), il mezzo intraprendeva la navigazione verso il Montenegro (territorio extra Ue), dove veniva abitualmente ormeggiato.

Il soggetto utilizzatore chiedeva all’Agenzia delle Entrate conferma in merito all’esclusione da IVA delle prestazioni dipendenti dal contratto di leasing relativo all’imbarcazione, non ritenendo sussistente il presupposto territoriale dell’imposta a fronte di un utilizzo del bene al di fuori dell’Unione europea.

Il primo aspetto affrontato nella risposta a interpello riguarda il set dei mezzi di prova necessari per dimostrare l’utilizzo dell’imbarcazione al di fuori del territorio dell’Ue, “tracciandone” la navigazione.
L’Agenzia non ritiene di poter fornire, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L. 212/2000 (il quale definisce le condizioni per gli interpelli), una valutazione di merito rispetto ai mezzi di prova necessari a dimostrare l’effettivo utilizzo del servizio in esame al di fuori dell’Ue, secondo quanto richiesto dall’art. 1 comma 725 citato.

Si rimanda, dunque, al provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 341339/2020, il quale ha individuato le modalità per dare prova dell’effettiva fruizione del servizio al di fuori del territorio dell’Ue, demandando, per i contratti non a “breve termine”, all’esibizione del contratto di leasing nonché dei “dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o, in assenza di questi ultimi, di un registro vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati, le relative ore di moto, comprovate dall’apposito dispositivo conta ore, di inizio e fine di ciascun spostamento e, eventualmente, i trasferimenti effettuati per prove e/o spostamenti tecnici o attinenti a manutenzioni”.

Inoltre, il provv. impone l’esibizione di almeno un mezzo di prova tra i seguenti: dati e informazioni estratte dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder; fotografie digitali del punto nave per ogni “settimana di navigazione”; documentazione comprovante l’ormeggio dell’imbarcazione presso porti ubicati al di fuori dell’Ue. Nel caso di specie, l’istante aveva comunque fornito ulteriori e più precisi mezzi di prova rispetto a quelli individuati dal citati provvedimento, quale minimo onere probatorio.

Il secondo aspetto esaminato dall’Agenzia delle Entrate concerne la modalità di calcolo del periodo di navigazione del mezzo nelle acque territoriali dell’Ue, al fine della determinazione dell’IVA dovuta e della relativa liquidazione.
Il documento di prassi precisa che, con riferimento al canone annuo di leasing, la quota parte del corrispettivo esclusa da IVA si calcola a consuntivo (alla fine di ciascun anno solare), in base al rapporto tra le settimane in cui il natante ha oltrepassato le acque territoriali Ue (numeratore) e il totale delle settimane di navigazione o di spostamento tra porti (denominatore). Se viene provato di aver effettuato, in una stessa settimana, due spostamenti in acque internazionali, detta settimana può essere inserita nel numeratore del calcolo appena descritto.

In merito all’utilizzo del natante, come definito dal provv. n. 341339/2020, si rammenta che laddove l’unità stazioni, per scelta del locatario, in un porto in Italia ovvero in un altro Stato membro (sia in banchina o in rimessaggio a terra), si configura un utilizzo del bene nel territorio unionale (cfr. risposta a interpello n. 430/2023).

L’ultimo rilevante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda la conferma della possibilità di considerare, ai fini del computo dell’IVA dovuta, il solo periodo che decorre dalla data in cui l’imbarcazione è dotata del M.M.S.I. Soltanto con l’ottenimento di tale codice, difatti, il natante è legalmente utilizzabile ed è effettivamente atto alla navigazione.

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