Non basta la distinzione tra attività di interesse generale e diverse per gli ETS
Nel bilancio si dovranno specificare le poste inerenti alle attività di natura commerciale
La riforma del Terzo settore ha il merito di aver introdotto una chiara e ben definita disciplina in tema di bilancio d’esercizio per gli enti iscritti al RUNTS. L’art. 13 del DLgs. 117/2017, da ultimo aggiornato dall’art. 4 comma 1 lett. c) della L. 4 luglio 2024 n. 104, ha previsto in tema di bilancio adempimenti differenziati a seconda della dimensione economica dell’ETS, del possesso o meno della personalità giuridica, nonché della natura commerciale o non dell’ente.
Gli ETS non commerciali devono redigere il proprio bilancio nel rispetto degli schemi approvati con il DM 5 marzo 2020, così come aggiornati dall’OIC 35, depositando telematicamente lo stesso tramite le funzioni disponibili sul portale del RUNTS, insieme al bilancio sociale (se redatto) ed
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