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Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Da oggi al via le nuove domande Adi per il sostegno annuale

In arrivo un contributo straordinario per i beneficiari che nel 2025 hanno concluso il primo periodo di fruizione e sono ammessi al rinnovo

/ Federico ANDREOZZI

Martedì, 1 luglio 2025

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Con il messaggio n. 2052/2025, l’INPS ha fornito nuove indicazioni in merito alla presentazione delle domande di rinnovo dell’assegno di inclusione (Adi) per i beneficiari che abbiano percepito la misura a partire dal mese di gennaio 2024 senza soluzione di continuità e che, quindi, nel mese di giugno 2025 siano stati destinatari della diciottesima e ultima mensilità; per costoro sarà possibile presentare una nuova domanda a partire da oggi, 1° luglio 2025.

Con l’occasione si ricorda che, stante la previsione di cui all’art. 3 comma 2 del DL 48/2023, l’Adi è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, potendo essere rinnovato, per ulteriori 12 mesi, previa sospensione di un mese. Quindi, una volta che siano decorse le 18 mensilità, per la domanda di Adi in stato “terminata”, potrà essere presentata la relativa domanda di rinnovo: le nuove mensilità saranno riconosciute dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Pertanto, per le domande di rinnovo presentate da luglio 2025, in caso di esito positivo dell’istruttoria, l’INPS precisa che i primi pagamenti saranno disposti il 14 agosto 2025. In merito si segnala che, nella giornata di ieri, 30 giugno 2025, il Consiglio dei Ministri ha convenuto sulla presentazione da parte del Governo di un emendamento al DL 17 giugno 2025 n. 84 riguardante, come si legge nel comunicato stampa dell’Esecutivo, la previsione di “un contributo straordinario per i beneficiari dell’assegno di inclusione che nel 2025 hanno concluso il primo periodo di fruizione del beneficio, ammessi al rinnovo per i successivi 12 mesi”. Tale contributo andrebbe, quindi, a vantaggio dei fruitori della misura che, avendo esaurito le 18 mensilità previste, dovranno aspettare un mese per ottenere nuovamente l’indennità.

Invece, per quanto riguarda i profili inerenti alla presentazione della domanda, è necessario distinguere a seconda che il nucleo familiare abbia subito o meno variazioni rispetto alla precedente domanda “terminata”.
Nel caso in cui la composizione del nucleo sia variata, la domanda di rinnovo deve essere presentata secondo le regole ordinarie di presentazione, compreso l’obbligo di iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo.

Al contrario, con riferimento alla presentazione della domanda di rinnovo per i nuclei familiari che non abbiano subito variazioni nella propria composizione rispetto alla precedente domanda “terminata” (al netto di nascite e decessi), l’INPS chiarisce che verranno considerati validi l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo effettuati nel corso della presentazione della precedente domanda già definita.

In tale ipotesi, l’ente previdenziale precisa come il modello di domanda utilizzato sia il medesimo della precedente, nonché come l’istanza possa essere presentata sia dal medesimo richiedente della domanda “terminata” sia da un diverso componente maggiorenne del nucleo familiare, a condizione che si tratti di un soggetto già appartenente al nucleo originario.

Dati di contatto mutati da aggiornare

Qualora i dati di contatto siano mutati rispetto a quelli associati alla precedente domanda, il nuovo richiedente deve aggiornarli tanto nella domanda quanto nell’apposita sezione del SIISL. Inoltre, se è stata previamente indicata una condizione di svantaggio in relazione a uno o più componenti del nucleo familiare, nel caso in cui tale condizione non abbia subito modifiche e la certificazione sia ancora in corso di validità alla data di presentazione della domanda di rinnovo, nella sezione della domanda riservata alla dichiarazione della condizione di svantaggio devono essere nuovamente riportati gli estremi della certificazione attestante tale condizione, nonché i dati relativi all’inserimento nel programma di cura e assistenza ancora in corso.

Diversamente, nel caso in cui la certificazione o il programma di cura in questione siano scaduti in un momento antecedente alla presentazione della domanda di rinnovo, il soggetto interessato dovrà essere già in possesso della nuova certificazione attestante la condizione di svantaggio, nonché della certificazione che provi l’inserimento in programmi di cura e assistenza, rilasciata dalle Amministrazioni competenti; gli estremi di tali atti dovranno essere riportati in domanda. Sul punto, l’INPS precisa come, per quanto concerne le prestazioni in corso di fruizione, le certificazioni soggette a scadenza, se non formalmente prorogate dalle Amministrazioni competenti e non comunicate tramite modello “ADI-Com” esteso dall’utente entro la data della scadenza, determinano l’esclusione del soggetto come beneficiario ed eventualmente la decadenza della domanda di Adi.

In relazione alle modalità di disposizione dei pagamenti, si precisa altresì che, qualora nella precedente domanda “terminata” sia stata richiesta la suddivisione dell’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano la responsabilità genitoriale o che siano considerati nella scala di equivalenza, la medesima richiesta deve essere reiterata anche nella domanda di rinnovo.

Infine, l’INPS comunica la conferma della previsione di cui all’art. 4 comma 4 del DL 48/2023, che dispone l’obbligo per i beneficiari dell’Adi di presentarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD; per le domande di rinnovo, la decorrenza dei 120 giorni coincide con la data di presentazione della domanda medesima.

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