Incentivo al posticipo pensionistico non imponibile per le forme «esclusive» dell’AGO
Il dubbio era generato dall’assenza di riferimento alle forme esclusive nell’art. 51 comma 2 lett. i-bis) del TUIR
Il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia a quota 103 e alla pensione anticipata si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme “esclusive” dell’assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45 di ieri, 30 giugno 2025.
Si ricorda che l’art. 1 comma 286 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), come sostituito dall’art. 1 comma 161 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), prevede un incentivo in favore dei lavoratori dipendenti che, seppur abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”) o per la pensione anticipata ex art. 24 comma 10 del DL 201/2011, decidono di non accedervi.
Tali soggetti possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Con l’esercizio di detta facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
Inoltre, con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
Sul punto, la normativa in argomento prevede che trovi applicazione quanto previsto dall’art. 51 comma 2 lett. i-bis) del TUIR, il quale stabilisce un regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso:
- l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- le forme sostitutive della medesima.
In sostanza, i lavoratori dipendenti iscritti alla predetta assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che, al 31 dicembre 2025, possiedono i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato flessibile (quota 103) o al trattamento di pensione anticipata possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Tali somme possono inoltre beneficiare del regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, stante il richiamo all’art. 51 comma 2 lett. i-bis) del TUIR.
Tuttavia, stante il dettato letterale della norma, tale regime di non concorrenza al reddito riguarderebbe solo i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e alle sue forme sostitutive e non anche i lavoratori iscritti alle forme “esclusive”; ciò porterebbe all’esclusione del regime di non concorrenza dei lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, in quanto forma esclusiva dell’AGO.
L’Agenzia, allora, muovendo dagli atti parlamentari, rileva come la modifica normativa recata dal citato art. 1 comma 161 della L. 207/2024 sia finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione e a prevedere l’esclusione da imposizione fiscale delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. Inoltre, l’incentivo sarebbe in parte vanificato se la possibilità di rinuncia all’accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme “esclusive” dell’AGO non fosse accompagnata dall’esclusione da imposizione fiscale delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, di tale rinuncia.
Ciò premesso, l’Agenzia ha ritenuto che la modifica normativa recata dal comma 161 abbia:
- prima di tutto, individuato l’ambito soggettivo di applicazione dell’incentivo (lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima);
- previsto poi l’applicazione del regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente alla somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore.
In sostanza, secondo l’Agenzia, il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente vale per tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel comma 161, vale a dire i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41