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Giovedì, 3 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Ratificato l’accordo di sicurezza sociale tra Italia e Moldavia

Sono escluse le prestazioni previdenziali per le quali è previsto il requisito della residenza in Italia

/ Luca MAMONE

Giovedì, 3 luglio 2025

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Nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio scorso è stata pubblicata la L. 98/2025, con cui viene autorizzata la ratifica e data esecuzione all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, raggiunto lo scorso 31 ottobre 2024.

In termini molto generali, l’accordo consente ai cittadini italiani e moldavi che hanno lavorato in entrambi i Paesi di cumulare i periodi di contribuzione e definisce le modalità di determinazione delle pensioni nonché di certificazione dei periodi di assicurazione ai fini del riconoscimento dei diritti previdenziali.

Per quanto riguarda il campo di applicazione personale, l’Accordo in questione si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi i Paesi, nonché ai loro familiari e superstiti.
Inoltre, si applica – ai sensi delle diverse Convenzioni internazionali – anche ai rifugiati e agli apolidi residenti nel territorio di uno dei due Paesi e che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi, nonché ai loro familiari e superstiti.

Per quanto riguarda il campo di applicazione materiale, l’art. 2 dell’Accordo stabilisce che per quanto riguarda la Moldavia sono interessate le seguenti prestazioni di sicurezza sociale:
- la pensione per limite d’età;
- la pensione di disabilità causata da una malattia generale;
- la pensione e l’indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- la pensione ai superstiti.

Invece, per il nostro Paese ricadono nel campo di applicazione dell’Accordo le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) previste:
- dall’assicurazione generale obbligatoria;
- dai regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti);
- dalla Gestione separata;
- dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS.

Inoltre, sono interessate le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall’INAIL.

Assegno sociale escluso dall’Accordo

Viceversa, per quanto riguarda l’Italia, l’Accordo in questione non trova applicazione all’assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale parziale carico della fiscalità generale, nonché all’integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia.
Invece, per la Repubblica di Moldova l’accordo non trova applicazione alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di età e agli assegni sociali.

Per quanto riguarda le disposizioni di maggior interesse sulla legislazione applicabile, si segnala come ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo, i lavoratori siano soggetti alla legislazione della Paese in cui svolgono la loro attività lavorativa.
Tuttavia, se un lavoratore dipendente da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti contranti viene inviato nel territorio dell’altra Parte, rimane soggetto alla legislazione della prima Parte, a condizione che la sua occupazione nell’altra Parte non superi il periodo di 24 mesi, salvo proroga di ulteriori 24 mesi.

Il limite temporale massimo di 24 mesi (più altri 24 a titolo di proroga) è previsto anche per coloro che esercitano un’attività di lavoro autonomo abitualmente nel territorio di uno dei due Paesi e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell’altro.

Infine, si segnala una disposizione in materia di totalizzazione, laddove l’art. 9 dell’accordo in questione stabilisce che ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero da parte del lavoratore interessato del diritto alle prestazioni in denaro previste dall’Accordo Italia-Moldova, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di una dei due Paesi, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell’altra Paese, sempre che non si sovrappongano.

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