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Giovedì, 3 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Nuovo modello di parere sul ripiano del disavanzo degli enti locali

Nell’elaborato anche indicazioni sulle attività che deve svolgere il revisore

/ Stefano DE ROSA

Giovedì, 3 luglio 2025

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Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato ieri il documento “La revisione negli enti locali: parere sul ripiano del disavanzo di amministrazione”, che rappresenta uno strumento operativo di supporto all’organo di revisione di enti locali nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo.

L’elaborato è strutturato in due sezioni:
- nella prima viene definito l’approccio metodologico che il revisore deve adottare per l’espressione del proprio giudizio con focus sulle specifiche verifiche da effettuare;
- la seconda dedicata al modello che si può utilizzare per la redazione del parere.

Nelle premesse viene sottolineato come non competa all’organo di revisione esprimere un giudizio in merito alle scelte operate dall’ente locale nell’esercizio della propria autonomia. Inoltre, la funzione di collaborazione dell’organo con il Consiglio dell’ente deve essere giuridicamente distinta da quella svolta dai dirigenti e responsabili dei servizi dell’ente e disciplinata in ordine all’individuazione dei compiti e delle specifiche responsabilità.

Il modello di verbale proposto consente all’organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte. Nelle fattispecie di evidenze negative, vengono di indicate le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre questi aspetti, prevedendo di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche.
Il modello, “senza presunzione di completezza ed esaustività, può costituire per il revisore la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio”. Lo stesso è da considerarsi vincolante e può essere modificato, integrato e utilizzato a discrezione del revisore.

Si ricorda che i controlli dell’organo di revisione, anche ai fini del rilascio del parere, devono riguardare principalmente:
- le cause che hanno determinato la formazione del disavanzo, con distinta considerazione delle ragioni strutturali e non strutturali;
- le caratteristiche e la prudenziale attuabilità delle misure previste per il recupero del disavanzo in termini di contenimento delle spese e di sviluppo delle entrate;
- l’adeguatezza delle misure strutturali individuate al fine di evitare la formazione di ulteriore disavanzo;
- la coerenza della ripartizione sugli esercizi del bilancio di previsione del disavanzo ovvero la ragionevole prospettiva di riassorbimento del disavanzo entro il termine della consiliatura.

Inoltre, nell’ambito della sua attività di vigilanza, l’organo di revisione deve verificare che l’ente che presenta nell’ultimo rendiconto deliberato un disavanzo di amministrazione non assuma impegni ed effettui il pagamento di spese per servizi non espressamente previsti per legge (fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi).
Secondo il Testo unico degli enti locali (“TUEL”), poi, il sindaco o il presidente, con periodicità almeno semestrale, deve trasmettere al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro e l’organo di revisione è tenuto ad esprimere parere sulla relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano stesso.

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