ACCEDI
Giovedì, 3 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Di tipo subordinato gli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione in enti locali

Si tratta di rapporti «peculiari» per i quali è ammessa la possibilità di derogare alla durata massima di 36 mesi prevista per i contratti a termine

/ REDAZIONE

Giovedì, 3 luglio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

La contrattazione a termine negli enti locali trova la propria regolamentazione in specifiche disposizioni che valorizzano la natura pubblica del datore di lavoro, dato che la durata di questi contratti è generalmente legata all’estensione temporale del mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 17866 di ieri, 2 luglio 2025, è stata chiamata a pronunciarsi in materia, chiarendo, con l’occasione, che nell’ordinamento degli enti locali gli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, al di là della dotazione organica, conferiti ex art. 110 comma 2 del DLgs. 267/2000 in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, sono di tipo subordinato, comportando l’inserimento dei soggetti incaricati, adibiti a compiti istituzionali, all’interno dell’organizzazione dell’ente.

Si tratta, continua la Corte, di rapporti “peculiari” per i quali è ammessa la possibilità di derogare alla durata massima di 36 mesi prevista per i contratti a termine e la cui disciplina non si pone, peraltro, in contrasto con il diritto eurounitario; ciò, in ragione della temporaneità delle esigenze sottese al ricorso all’istituto e alla luce della previsione di un limite temporale (benché correlato alla durata del mandato elettorale).

I giudici di legittimità hanno inoltre evidenziato come il menzionato art. 110 del DLgs. 267/2000 disciplini due distinte tipologie di assunzione a termine.

La prima, individuata dal primo comma, è sostitutiva di un’assunzione a tempo indeterminato per un posto di ruolo, per una posizione, quindi, che l’amministrazione ritiene strettamente necessaria per la conduzione degli ordinari servizi dell’ente; i dirigenti o i responsabili a tempo determinato delle strutture di massima dimensione dell’organigramma dell’ente non possono che essere assunti ai sensi di questo comma.

La seconda, di cui al secondo comma, è prevista al di fuori dell’ordinaria dotazione organica dell’ente e presuppone un’esigenza straordinaria, trattandosi, quindi, di un contratto caratterizzato per la natura “specialistica, settoriale, temporanea ed eccezionale” delle attività affidate, non avendo a oggetto funzioni ordinarie, di direzione, di struttura e di gestione, tipiche dei profili di dirigente o di posizione organizzativa.

Contratti nulli se non sono rispettati i presupposti dell’art. 110 del TUEL

Ciò assunto, la Cassazione ha ulteriormente precisato come, al mancato rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 110 commi 1 e 2 del DLgs. 267/2000 per la conclusione dei relativi contratti, consegua la nullità degli stessi, dalla quale può derivare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito, la cui esistenza ed entità deve essere debitamente provata dall’interessato.

TORNA SU