Prima casa per l’emigrato all’estero per motivi non lavorativi
In questo caso è necessario impegnarsi a trasferire la residenza entro 18 mesi
L’art. 2 del DL 69/2023 ha modificato, con decorrenza dal 14 giugno 2023, la lett. a) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che disciplina la condizione della “residenza” per accedere all’agevolazione prima casa.
In particolare, il legislatore è intervenuto sulla parte della norma che detta le condizioni per l’accesso al beneficio da parte del soggetto emigrato all’estero. Per effetto della novità, in breve, “se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni”, per l’accesso al beneficio è necessario che l’immobile acquistato sia ubicato “nel comune di nascita o in quello in cui
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