ACCEDI
Martedì, 15 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Precisate le modalità di calcolo delle prestazioni integrative del Fondo TLC

Possibile inviare a mezzo PEC una comunicazione di modifica dell’importo richiesto entro 30 giorni dal 14 luglio 2025

/ Giada GIANOLA

Martedì, 15 luglio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’INPS, con il messaggio n. 2230 di ieri, ha fornito le istruzioni per effettuare la stima dell’importo da richiedere per le prestazioni integrative della CIGO, della CIGS e dell’assegno di integrazione salariale (AIS) garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito dal DM 4 agosto 2023. L’Istituto ha poi anche fornito chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda.

La prestazione integrativa erogata dal Fondo garantisce ai beneficiari un trattamento complessivo pari all’80% dell’imponibile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto per la durata del periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento. L’integrazione è riconoscibile solo in relazione alle autorizzazioni intervenute dal 15 febbraio 2024 – quindi dal giorno successivo alla nomina del Comitato amministratore – e aventi a oggetto periodi decorrenti dal 1° gennaio 2024.

Dopo aver ricordato che attualmente la procedura consente di presentare domanda solo per le prestazioni integrative le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio, nel messaggio n. 2230/2025 si chiarisce che, come per la prestazione principale, anche il calcolo della prestazione integrativa è effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore e segue le stesse modalità della prestazione principale. Si rinvia quindi al contenuto del messaggio n. 1185/2025, in cui si era evidenziato che il parametro di riferimento è costituito dalla retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR e corrisponde al dato fornito dal datore di lavoro con la trasmissione del flusso UniEmens del mese interessato, con la valorizzazione dell’elemento “MeseTFR”, che al suo interno contiene l’elemento “BaseCalcoloTFR” che deve essere parimenti valorizzato. Nell’elemento “NumAutorizzazione” di “CIGAutorizzata” va poi esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS relativa alla prestazione principale.

Nell’Allegato n. 1 del messaggio in commento viene quindi riportato, oltre all’algoritmo applicato per il calcolo su base oraria della prestazione principale (c.d. “Retribuzione Oraria ISL”), anche quello da applicare per il calcolo su base oraria della prestazione integrativa (c.d. “Retribuzione Oraria P.I.”) che è il seguente: “retribuzione mensile imponibile utile per il calcolo del TFR (“R_TFR”) / ore lavorabili * 80% - ISL oraria liquidata”. Risulta utile riportare uno degli esempi indicati nel predetto Allegato, in cui per un lavoratore a tempo pieno l’importo orario della prestazione integrativa a carico del Fondo viene calcolato dividendo per 168 (le ore lavorabili nel mese) l’80% della retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR, pari a 2.280,80 (quindi, 1.824,64). Dal risultato, pari a 10,86, è stato detratto l’importo di 8,29, pari alla retribuzione oraria ISL con applicazione massimale ISL. L’importo orario della prestazione integrativa a carico del Fondo è quindi pari a 2,57.

Quanto alla compilazione della domanda, come indicato nel citato messaggio n. 1185/2025, il datore di lavoro (o l’intermediario abilitato) deve inserire, sulla base dei dati in proprio possesso, l’importo complessivo della prestazione da erogare, tale da garantire che il trattamento complessivo da corrispondere ai beneficiari, al lordo dell’integrazione salariale, sia pari all’80% dell’imponibile utile per il calcolo del TFR, per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento principale. La procedura propone in modalità precompilata le ore di integrazione salariale autorizzate per la prestazione principale e consente all’utente di completare la richiesta inserendo l’importo stimato complessivo della prestazione integrativa da erogare.

Nel messaggio si specifica quindi che la stessa va calcolata sulla base dell’algoritmo sopra indicato usando i dati retributivi disponibili per ogni beneficiario, per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento principale, considerando nel calcolo la fruizione dello stesso secondo l’effettivo fabbisogno dell’azienda. Pertanto, l’importo stimato complessivo della prestazione integrativa deve essere inserito nella richiesta al netto dell’importo corrispondente all’integrazione salariale lorda liquidato ai beneficiari per la prestazione principale.

In merito alle istanze di prestazione integrativa già trasmesse, nel caso in cui gli importi richiesti risultino difformi rispetto alla stima effettuata in base all’algoritmo proposto, i datori possono inoltrare entro 30 giorni dal 14 luglio 2025 (il termine per l’adempimento dovrebbe quindi scadere il prossimo 13 agosto) via PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, una comunicazione in cui occorre indicare il numero progressivo e il protocollo della domanda da modificare nonché il nuovo importo stimato relativo alla prestazione integrativa.

In difetto, le istanze saranno istruite sulla base dell’importo richiesto al momento della loro presentazione.

TORNA SU