Margine IVA escluso per cellulari ricondizionati importati in regime «42»
Con l’ordinanza n. 19102 dell’11 luglio scorso, la Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità del regime IVA del margine sulla vendita di telefoni cellulari usati che siano stati prima rigenerati in Cina e poi importati in uno Stato membro Ue con applicazione del c.d. regime doganale “42”, per essere infine immessi in consumo in Italia.
Il regime “42”, regolato in ambito IVA dall’art. 143 comma 1 lett. d) della direttiva 2006/112/Ce, comporta l’immediata immissione in libera pratica di beni importati da Paesi extra Ue e l’attribuzione della posizione doganale di merce unionale, con differimento del pagamento dell’IVA al momento dell’immissione in consumo. Ciò consente la semplificazione delle procedure di sdoganamento e un risparmio di liquidità all’atto dell’importazione.
Tuttavia, tale regime non altera le condizioni e modalità di acquisto del bene, che resta un bene di provenienza extra Ue, con vincolo al successivo assolvimento dell’imposta; né determina di per sé la trasformazione della cessione in operazione intraunionale.
Di conseguenza, nel caso specifico, non può considerarsi integrata la condizione soggettiva per l’applicazione della disciplina IVA del margine ex art. 36 del DL 41/95. Questa, infatti, esige che il bene (usato) sia stato acquistato presso un privato (o in condizioni “assimilate” all’acquisto presso un privato) nel territorio dello Stato o in altro Stato Ue. Nella fattispecie, invece, i beni provengono da un Paese extra Ue e la circostanza che giungano in Italia non dalla Cina ma dal Belgio non muta tale situazione ai fini della disciplina in parola.
Viene ricordato, in particolare, che il regime del margine ha natura derogatoria rispetto al regime normale dell’imposta e che le relative disposizioni, pertanto vanno interpretate restrittivamente e applicate in termini rigorosi.
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