Per dimostrare la stabile organizzazione l’onere della prova resta a carico dell’Ufficio
Non rileva l’utilizzo dell’accertamento induttivo
Con la sentenza n. 19/2/24 del 10 maggio 2024, la C.G.T. di II grado di Bolzano ha applicato il fondamentale principio dell’onere della prova – che ha ricevuto nuova linfa a seguito della recente introduzione del comma 5-bis all’art. 7 del DLgs. n. 546/92 – in una fattispecie concernente il tema della stabile organizzazione materiale in Italia di una società straniera.
I presupposti costitutivi della stabile organizzazione materiale sono delineati all’interno dell’art. 162 del TUIR e sono così riassumibili: svolgimento abituale in Italia di un’attività economica; presenza di una sede fissa di affari nel territorio nazionale; diritto all’uso di tale sede fissa di affari da parte della società straniera. Tali presupposti devono sussistere cumulativamente e la
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