Successione a favore dell’imprenditore agricolo e del CD con disciplina ad hoc
Gli eredi con tali qualifiche che coltivano il fondo del de cuius in assenza di un contratto di affitto hanno diritto a proseguire nella coltivazione
In caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, opera una disciplina successoria specifica, che integra (e prevale su) le norme successorie generali, prevista all’art. 49 della L. 203/82.
Detta norma dispone che quelli fra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino a esercitare su tali fondi attività agricola, quali imprenditori a titolo principale o come coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto, per così dire “forzoso”, che così si instaura fra i coeredi è disciplinato
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