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Il socio di maggioranza di una srl non chiede lo scioglimento giudiziale ma convoca l’assemblea

/ REDAZIONE

Martedì, 19 agosto 2025

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Il Tribunale di Milano, con decreto del 22 gennaio scorso, ha stabilito che il socio di maggioranza (al 70%) di una srl, alla morte dell’altro socio (al 30%) e amministratore unico, non può chiedere, ex art. 2485 comma 2 c.c., l’accertamento giudiziale di una causa di scioglimento della società (nella specie, alternativamente ipotizzata nell’impossibilità della continuità aziendale e di conseguimento dell’oggetto sociale in ragione della propria inesperienza nel gestire una società) con la nomina un liquidatore.

Tale esito è, infatti, raggiungibile in via autonoma dal socio di maggioranza che, essendo titolare della quota del 70% del capitale sociale, ha anche la facoltà di convocare direttamente l’assemblea e deliberare, con il suo solo voto, la nomina di un nuovo amministratore, soggetto al quale sarebbe poi riservato l’eventuale accertamento di una causa di scioglimento della società e la relativa iscrizione nel Registro delle imprese, propedeutica alla nomina, sempre a cura dell’assemblea, del liquidatore.

D’altra parte, a fronte del decesso dell’altro socio, ove tutti i chiamati non accettino l’eredità, è possibile chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente, ex art. 528 c.c., al quale comunicare la convocazione dell’assemblea dei soci.

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