Per le società agricole con opzione catastale esclusi alcuni regimi forfetari
In caso di reddito da attività agrituristica, i criteri forfetari non si applicano a società di capitali e cooperative
L’art. 1 comma 1093 della L. 296/2006 prevede, per le società di persone (snc e sas), le srl e le società cooperative, con qualifica di “società agricola” ex art. 2 del DLgs. 99/2004, la possibilità di optare per l’imposizione su base catastale con riguardo alle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR. Resta peraltro fermo che, in base all’art. 3 comma 1 del DM 213/2007, il reddito delle società che optano, anche se determinato con i criteri catastali, è considerato reddito d’impresa.
Dal punto di vista soggettivo, per la qualifica di “società agricola” occorre che al contempo:
- l’oggetto sociale preveda l’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’art. 2135 c.c.;
- la ragione sociale o denominazione
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