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FISCO

Primo step delle domande di incentivo per edifici residenziali pubblici dal 1° settembre

Le spese ammissibili corrispondono al prezzo offerto dalla ESCo agli enti nell’offerta tecnico-economica approvata nella procedura di affidamento

/ Niccolò BERTELLI e Enrico ZANETTI

Mercoledì, 27 agosto 2025

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Le regole operative all’incentivo “PNRR M7-I17”, di cui al decreto “ALER” 9 aprile 2025, diramate lo scorso 31 luglio 2025 dal GSE, quale soggetto attuatore della misura, hanno fornito le “regole d’ingaggio” cui tutti gli operatori dovranno attenersi in sede applicativa, a partire dal prossimo 1° settembre, quando prenderà il via la “prima fase” di presentazione al GSE della richiesta di ammissione all’agevolazione.

Nonostante il tenore degli artt. 4 e 5 del decreto “ALER” 9 aprile 2025 sembrasse far propendere per una lettura volta ad individuare i soggetti beneficiari dell’incentivo “direttamente” nelle ESCo che, per conto delle stazioni appaltanti, realizzano gli interventi di efficienza energetica sugli edifici di edilizia residenziale pubblica (si veda “Le ESCo beneficiano dell’incentivo per interventi su edifici residenziali pubblici” del 10 luglio 2025), le regole applicative qualificano le ESCo quali “meri” destinatari di un sostegno finanziario di cui i beneficiari rimangono però gli enti territoriali e i loro enti strumentali, proprietari e/o gestori di immobili di edilizia residenziale pubblica.

Tale impostazione consente evidentemente di individuare le spese ammissibili, da considerare ai fini dell’agevolazione, sino a concorrenza dei “tetti massimi” stabiliti in relazione a ciascun intervento agevolato, non già in quelle che vengono sostenute dalla ESCo (ossia quelle che vengono fatturate alla ESCo dai propri fornitori di servizi edili, impiantistici e tecnico-professionali), bensì in quelle che corrispondono al prezzo offerto dalla ESCo agli enti proprietari degli edifici di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi agevolati, nell’offerta tecnico-economica approvata nell’ambito della procedura di affidamento.

Sul punto, le regole operative sono estremamente chiare nell’affermare che “la rendicontazione delle spese del Progetto di investimento ammesso si basano sui costi che la ESCo espone nei confronti della Stazione Appaltante” (pag. 24, nota 1).

Sempre a pagina 23, le regole operative del GSE precisano che tra le spese ammissibili da considerare ai fini dell’agevolazione, sino a concorrenza dei “tetti massimi” stabiliti in relazione a ciascun intervento agevolato, si può tenere conto anche dell’IVA, “se è un costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento”, fermo restando però che “non rientra tra i costi ammissibili l’IVA associata ai canoni mensili/annuali che gli enti territoriali, ovvero i loro enti strumentali, dovranno sostenere all’interno di un contratto EPC o PPP ove presenti”.

Questo condivisibile inciso delle regole operative richiama all’attenzione che, se il soggetto beneficiario dell’incentivo è il committente, il calcolo dell’incentivo può certamente essere fatto sui prezzi che la ESCo gli addebita per realizzare gli interventi (comprensivi anche del “margine” della ESCo), ma tali prezzi devono scontare l’IVA nei modi e nelle misure ordinarie sul loro intero ammontare, ivi compresa la parte che il committente non corrisponde finanziariamente alla ESCo, perché coperto da un contributo che la ESCo incassa “direttamente”.

Detto questo, norme alla mano, rimane non del tutto agevole comprendere perché la ESCo che opera come “soggetto responsabile” nel “Conto Termico” sia il soggetto incentivato, con spese ammissibili “al costo” e non “al prezzo” (come si evince anche a pagina 121 delle regole operative GSE “Conto Termico 2.0” di febbraio 2025), mentre non lo sia nella misura “M7-I17”.

Per quanto concerne le tipologie di spese ammissibili all’incentivo “PNRR M7-I17”, le regole operative del GSE (pag. 24), nel confermare che rientrano, oltre a tutte le spese edili e impiantistiche necessarie alla realizzazione degli interventi agevolati, anche tutte le spese previste dal comma 3 dell’art. 4 del decreto “ALER” 9 aprile 2025 (ossia “le spese relative alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi medesimi, ivi comprese quelle relative alla redazione e al rilascio delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica”), apre anche a non meglio specificate “spese per attività di consulenza e supporto”, a “eventuali spese per commissioni giudicatrici”, nonché a “spese sostenute dalla Stazione Appaltante relative alla gestione della fase di gara, purché tali costi siano ribaltati sulla ESCo all’interno del Contratto Stazione Appaltante / ESCo e compiano all’interno del Quadro Economico del Progetto esecutivo”.

Pare pertanto legittimo ritenere che possano rientrare nel novero delle spese agevolate quelle sostenute dalla ESCo, o comunque rimaste a carico della ESCo, per la redazione del piano economico e finanziario (c.d. “PEF”) e del progetto di fattibilità tecnico - economica (c.d. “PFTE”, di cui il “PEF” è parte).

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