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Annullabile l’accertamento di omessa IMU per mancato contraddittorio preventivo

Se non ci si limita all’incrocio di elementi delle banche dati trova applicazione l’obbligo ex art. 6-bis della L. 212/2000

/ Rebecca AMATO

Lunedì, 15 settembre 2025

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L’avviso di accertamento relativo all’omesso versamento dell’IMU su più immobili, che comporta una serie di attività di determinazione del valore imponibile sottostante, eccedendo il mero incrocio dei dati nelle banche dati, deve essere preceduto dal contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000: in mancanza l’atto è annullabile.
A tale arresto è pervenuta la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Chieti con sentenza del 1° agosto 2025 n. 387/1/25 che ha accolto la doglianza del contribuente.

Dalla pronuncia si apprende che l’avviso di accertamento datato 10 dicembre 2024 e derivante da omesso versamento dell’IMU, aveva ad oggetto diverse unità immobiliari e alcune aree edificabili.
Si rammenta che per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 trova piena applicazione l’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal DLgs. 219/2023, secondo cui tutti gli atti autonomamente impugnabili aventi ad oggetto qualsiasi tributo (inclusi i tributi locali come l’IMU), devono essere preceduti dall’invito al contraddittorio preventivo a pena di annullabilità.
Detto contraddittorio è escluso per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ex art. 6-bis comma 2 della L. 212/2000.
Si segnala che l’individuazione specifica degli atti esclusi da contraddittorio figura nel DM 24 aprile 2024.

Tornando al decisum, i giudici di merito hanno spiegato che ai fini della determinazione del valore imponibile IMU si ha riguardo al valore venale in comune commercio che deve essere ricavato in base ai parametri di cui art. 5 comma 5 del DLgs. 504/1992.
Sicché, per le aree fabbricabili, occorre avere riguardo a più elementi come la “zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

Peraltro, riferiscono i giudici, che l’indice presuntivo del valore della base imponibile è il frutto di determinazione che di per sé può essere oggetto di contestazione da parte del contribuente mediante ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
È evidente come l’attività di accertamento sottostante, quindi, continuano, è ben lungi da una “mera rilevazione di violazioni mediante l’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, ovvero la mera attività di controllo effettuato sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione, e che dunque non può sfociare in atti automatizzati, prevalentemente automatizzati o di pronta liquidazione, per i quali il comma 2 dell’art. 6-bis della L. 212/2000 esclude l’obbligo di contraddittorio preventivo”.

Tutte le predette circostanze hanno, quindi, fatto propendere la Corte di Giustizia tributaria per l’annullamento dell’accertamento in quanto sarebbe stato doveroso attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente.

Applicazione concreta del decisum

La sentenza in commento è, per quanto ci consta, tra le prime a dare applicazione al nuovo istituto del contraddittorio preventivo obbligatorio.
Nonostante i limiti normativi posti all’art. 6-bis della L. 212/2000 derivanti dall’intervento chiarificatore di cui all’art. 7-bis del DL 39/2024 conv. L. 67/2024, e l’individuazione specifica degli atti esclusi da contraddittorio di cui al DM 24 aprile 2024, i giudici di merito hanno condivisibilmente dato peso alle circostanze concrete riferite alla fattispecie specifica.

Appare, quindi, fondamentale, ai fini della difesa in sede contenziosa del contribuente, mettere in luce tutti gli elementi necessari a dare prova che l’atto non possa ricadere in quelli esclusi dal contraddittorio preventivo (ovvero gli automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni).

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