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Sabato, 13 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Svalutazioni e perdite su crediti con indicazione analitica nel quadro RS

Eventuali variazioni reddituali vanno evidenziate nel quadro RF

/ Luca FORNERO

Sabato, 13 settembre 2025

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Nella redazione del modello REDDITI 2025 occorre come sempre porre particolare attenzione alla gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti. Infatti, le indicazioni da fornire in dichiarazione sono come di consueto numerose, nonostante per le imprese industriali, mercantili e di servizi (diverse da banche e assicurazioni) la materia non presenti novità sostanziali rispetto allo scorso anno.

Infatti, è rimasto ancora inattuato l’art. 9 comma 1 lett. a) n. 3) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), a norma del quale i relativi DLgs. attuativi dovranno prevedere l’estensione a tutti gli istituti disciplinati dal DLgs. 14/2019 (Codice della crisi) della disciplina delle perdite su crediti prevista dall’art. 101 comma 5 del TUIR e del regime di favore riservato dall’art. 88 comma 4-ter del TUIR alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti in sede concordataria.

Peraltro, l’art. 349 comma 1 del DLgs. 14/2019 (in vigore dal 15 luglio 2022) stabilisce che, nelle disposizioni normative vigenti, i termini “fallimento”, “procedura fallimentare”, “fallito”, nonché le espressioni dagli stessi termini derivate, devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni “liquidazione giudiziale”, “procedura di liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale” e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie. Pertanto, già attualmente, la disciplina prevista dall’art. 101 comma 5 del TUIR deve considerarsi applicabile alle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati a liquidazione giudiziale.

Bisogna inoltre tenere presente che, con la risposta a interpello n. 222/2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di favore previsto dal citato art. 88 comma 4-ter del TUIR si applica anche alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dai piani attestati di risanamento previsti dall’art. 56 del DLgs. 14/2019, a condizione che il piano sia pubblicato nel Registro delle imprese. Infatti, tale istituto riveste la medesima finalità di quello concluso ai sensi del previgente art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42, espressamente richiamato dall’art. 88 comma 4-ter del TUIR.

Per quanto il tema non sia affrontato dall’Agenzia, sembra ragionevole ritenere che anche le perdite su crediti vantati verso debitori che hanno concluso un piano attestato ex art. 56 del DLgs. 14/2019, pubblicato nel Registro delle imprese, siano deducibili in via automatica, senza la necessità di provare gli elementi certi e precisi ex art. 101 comma 5 del TUIR.

Ciò premesso, se nel 2024 sono state effettuate contabilmente svalutazioni eccedenti il limite di deducibilità (ex art. 106 comma 1 del TUIR), nel quadro RF occorre effettuare una variazione in aumento pari all’importo indeducibile.

Mentre nel modello REDDITI SC 2025 la variazione va indicata nel rigo residuale RF31, con codice 41, nei modelli REDDITI SP e PF 2025 il rigo deputato all’accoglimento della stessa rimane dubbio. Infatti, stando alle istruzioni, sembra che società di persone e imprenditori individuali possano riportare la variazione in aumento relativa alla suddetta eccedenza, in alternativa, nel rigo “residuale” RF31, con codice 41, o nel rigo RF25, colonna 2.
Il difetto di coordinamento permane ormai da tempo e, al momento, a esso non risulta ancora essere stato posto rimedio.

Nel prospetto dei crediti del quadro RS occorrerà poi “raccordare” i dati contabili e fiscali.

Prendendo a riferimento il modello REDDITI SC 2025, occorre esporre, in particolare:
- nel rigo RS64, le svalutazioni complessivamente risultanti a fine 2023, valore contabile (in colonna 1) e importo dedotto (in colonna 2);
- nel rigo RS65, l’ammontare contabile (in colonna 1) e quello dedotto (in colonna 2) delle perdite su crediti relative al 2024 (“comprensive di quelle che sono state imputate al Conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101”);
- nel rigo RS66, la differenza tra le svalutazioni complessivamente dedotte al termine del 2023 e le perdite su crediti dedotte nel 2024; se la differenza è negativa, il rigo non va compilato;
- nel rigo RS67, le svalutazioni dell’esercizio 2024, valore contabile (in colonna 1) e importo dedotto (in colonna 2);
- nel rigo RS68, l’ammontare complessivo delle svalutazioni risultanti al termine del 2024, con riferimento sia al valore contabile (c.d. fondo svalutazione crediti “contabile”), sia a quello fiscale (c.d. fondo svalutazione crediti “dedotto”);
- nel rigo RS69, il valore contabile (in colonna 1) e quello nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni (in colonna 2).

Le indicazioni di cui agli ultimi due punti sono finalizzate a verificare che le svalutazioni complessivamente dedotte al termine del 2024 non eccedano il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dello stesso esercizio (ex art. 106 comma 2 del TUIR).

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