Le rinunce dei non residenti non costituiscono sopravvenienze attive
Secondo l’AIDC non è necessaria la comunicazione del valore riconosciuto del credito
Con la norma di comportamento n. 232 del 9 ottobre 2025 l’AIDC prende una posizione netta sulla questione dell’applicabilità dell’art. 88 comma 4-bis del TUIR alle rinunce ai crediti effettuate da soci non residenti di una società residente in Italia.
Il comma 4-bis dell’art. 88 del TUIR (introdotto dall’art. 13 comma 1 lett. a) del DLgs. n. 147/2015) prevede che per le società l’importo del credito cui il socio rinunci costituisca sopravvenienza attiva per l’eccedenza rispetto al relativo valore fiscale. È richiesto, proprio allo scopo si attestare il valore fiscale del credito, che il socio rilasci apposita comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di comunicazione, il valore fiscale si considera pari a zero e, pertanto,
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