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Venerdì, 31 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Deducibilità delle perdite su crediti da accordi transattivi con più certezze

/ Luca FORNERO

Venerdì, 31 ottobre 2025

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La recente ordinanza della Cassazione n. 27096/2025 offre lo spunto per tornare sulla deducibilità delle perdite su crediti derivanti dall’intervenuta transazione con il debitore, tema da sempre oggetto di attenzione, in assenza di specifiche indicazioni normative.

Innanzitutto, pare utile ricordare che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita su crediti in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali (ex art. 101 comma 5 del TUIR), sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. In capo ai soggetti OIC adopter, la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal documento OIC n. 15 (cfr. la circ. n. 14/2014, § 1.1).

In base a tale principio contabile, la società cancella il credito dal bilancio quando, in alternativa:
- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito (salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici).

Per valutare l’avvenuto trasferimento dei rischi, si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali, a titolo meramente esemplificativo:
- gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi;
- l’esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

In tale ottica, anche la transazione con la riduzione definitiva del debito dovrebbe rientrare tra i casi che consentono la deducibilità automatica della perdita, posto che comporta l’estinzione dei flussi finanziari relativi al credito.
È vero che l’OIC 15, nell’appendice A, nel riepilogare le fattispecie che comportano la cancellazione del credito dal bilancio, non cita la transazione. Si ritiene, tuttavia, che tale evenienza non possa comportare l’indeducibilità della perdita subita sul credito oggetto di transazione.

Innanzitutto, come ribadito dal medesimo OIC 15, l’elenco contenuto nell’appendice A assume carattere non esaustivo. Nulla vieta, quindi, che anche la transazione possa legittimare la deducibilità della perdita, ove ricorrano le condizioni stabilite dal principio contabile, sopra ricordate. Dello stesso avviso è la circ. Assonime n. 18/2014 (§ 2.2), che riconduce la transazione (unitamente alla rinuncia e alla prescrizione) tra gli eventi che comportano l’estinzione di tutti i flussi finanziari relativi al credito e, dunque, ne giustificano la cancellazione dal bilancio.

In secondo luogo, è il medesimo OIC 15, all’interno del § 26, a ricondurre tra le perdite su crediti “realizzate” anche quelle derivanti da transazione.

Sul quadro normativo e interpretativo sin qui delineato si innesta l’ordinanza n. 27096/2025, la quale, nel solco di precedenti arresti di segno conforme (cfr., tra le altre, Cass. n. 10643/2018), ribadisce che la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre la perdita che ne deriva, senza limiti o distinzioni a seconda della circostanza che l’ha determinata. La valutazione positiva sulla deducibilità della perdita è fondata sulla considerazione di fatti oggettivi, che rendono ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per importo inferiore al credito originario. In tale ottica, non occorre che il creditore provi di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso.

In ogni caso, la deducibilità degli oneri derivanti da accordi transattivi dovrebbe essere vagliata alla luce dell’inerenza.

Ad esempio, secondo la sentenza della Cassazione n. 28355/2019, sono deducibili i costi sostenuti da una banca, a titolo di transazione con i propri clienti, per prevenire controversie attinenti alla sua presunta responsabilità nell’espletamento dei servizi finanziari. Si tratta, infatti, di somme attinenti al concreto svolgimento dell’attività di impresa, a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale, e, dunque, inerenti. In senso conforme la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 491/2022, ha precisato che le somme dovute, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento danni sono deducibili, trattandosi di spese che, se pur dovute per effetto di violazione di obblighi contrattuali, sono comunque attinenti al concreto svolgimento dell’attività e, come tali, inerenti.

Secondo l’ordinanza n. 31930/2021, invece, sono indeducibili le somme corrisposte a seguito di accordo transattivo per prevenire il rischio degli esiti sfavorevoli del giudizio intentato da ex dipendenti di un impianto siderurgico per il danno da illecito extracontrattuale conseguente alla lesione del diritto alla salute a causa dell’esposizione all’amianto durante l’espletamento dell’attività lavorativa. Si tratta, infatti, di risarcimenti che derivano da scelte imprenditoriali contra ius, che per loro natura si pongono al di là della sfera aziendale.

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