Agevolati premi di risultato, lavoro notturno, festivo, a turni e rinnovi contrattuali
Nella bozza del Ddl. di bilancio due nuove imposte sostitutive per il 2026 e la riduzione all’1% dell’aliquota dei premi di risultato
La bozza del Ddl. di bilancio 2026 contiene interventi in favore dei lavoratori dipendenti agevolando ulteriormente i premi di risultato e prevedendo due nuove imposte sostitutive, una sugli incrementi dei rinnovi contrattuali e una su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni.
Per quanto concerne i premi di produttività, la bozza prevede un’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ex art. 1 comma 182 della L. 208/2015 dall’attuale 5% all’1% per il 2026 e il 2027.
Si ricorda che l’art. 1 comma 385 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) – in linea con le due precedenti manovre finanziarie (L. 197/2022 e L. 213/2023) – prevede attualmente un’aliquota agevolata del 5%, in luogo di quella ordinaria del 10%, per il triennio 2025, 2026 e 2027, per l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali su:
- premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il DM 25 marzo 2016;
- somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Tuttavia, con la nuova disposizione contenuta nel Ddl. di bilancio 2026 l’aliquota del 5% troverebbe applicazione solo per il 2025 (oltre che per i precedenti anni di imposta 2023 e 2024), mentre per gli anni 2026 e 2027 l’aliquota sarebbe ulteriormente ridotta all’1%.
L’agevolazione però non si esaurisce solo nella riduzione dell’aliquota. Infatti, la bozza del Ddl. di bilancio 2026 prevede che l’imposta sostitutiva dell’1% possa applicarsi per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, invece che entro l’importo complessivo di 3.000 euro previsto in via ordinaria (4.000 euro per i lavoratori coinvolti nell’organizzazione del lavoro per le somme erogate in esecuzione di contratti collettivi stipulati anteriormente al 24 aprile 2017).
Come accennato, la bozza del Ddl. di bilancio 2026 prevede inoltre anche due nuove imposte sostitutive, entrambe valide solo per il 2026.
La prima è legata agli incrementi contrattuali. Nello specifico, per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. L’imposta si applica ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro.
La seconda riguarda invece maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni. In particolare, per il periodo d’imposta 2026, trova applicazione un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% per le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
L’imposta sostitutiva si applica entro il limite annuo di 1.500 euro; in tale limite non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva ex art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015.
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto di imposta del settore privato – ad esclusione, per come si legge dalla bozza del Ddl. di bilancio 2026, delle attività per le quali si applica il trattamento integrativo speciale per il settore turistico-alberghiero (che verrebbe prorogato anche per i primi 9 mesi del 2026) – nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro (che il lavoratore deve attestare per iscritto se il datore di lavoro che applica l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU l’anno precedente).
La bozza del Ddl. di bilancio 2026 specifica inoltre che:
- non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria;
- restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.
Per entrambe le imposte sostitutive, la bozza del Ddl. di bilancio 2026 prevede che il lavoratore possa rinunciarvi per iscritto e che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
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