Niente iscrizione alla Cassa Edile per le imprese con attività prevalente diversa
Le Casse Edili devono rilasciare il DURC alle imprese non del settore senza chiedere alcuna iscrizione
Le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa. Diversamente, per le imprese che svolgono in prevalenza un’attività diversa da quella edile è previsto esclusivamente l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa; pertanto, le Casse Edili e/o la Edilcassa competenti devono rilasciare il DURC di congruità a tali imprese senza chiedere alcuna iscrizione, fermo restando l’onere, da parte di queste ultime, di corrispondere eventuali costi connessi al servizio.
In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 4 del 17 ottobre scorso.
La questione posta all’attenzione del Dicastero riguarda l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili – con il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – e, in particolare, se detto obbligo ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, che svolgono, cioè, in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia. Da qui, si pone la questione se la disciplina della congruità debba essere applicata alle imprese che adottano il CCNL Edilizia, restando quindi escluse da tale obbligo le imprese che, pur svolgendo attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto un altro settore contrattuale.
In primo luogo è utile ricordare che il DM 143/2021 afferma, all’art. 2 comma 1, che la verifica della congruità si riferisce “all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”; al successivo art. 3 comma 2 viene altresì precisato che, ai fini della verifica della congruità, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente “con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie”.
Da queste disposizioni si deduce che la congruità della manodopera ha ad oggetto esclusivamente lo “specifico intervento realizzato nel settore edile” nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto: il fine della verifica di congruità è stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire. Quindi, sono computate, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse; tutte le altre attività, pur connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che non si svolgono in esso, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità.
Ciò detto, viene in rilievo la seconda questione, relativa agli obblighi di iscrizione alla Cassa Edile e/o all’Edilcassa delle imprese che richiedono il rilascio del DURC di congruità.
In merito, già il Ministero del Lavoro aveva chiarito come l’iscrizione alle Casse Edili costituisse un onere per tutte le aziende inquadrate nell’ambito del settore edile, nonché come, specularmente, l’esonero dall’iscrizione alla Cassa dipendesse dall’attività svolta dall’impresa e dallo specifico settore di operatività, conformemente al consolidato concetto per cui l’istituto della Cassa Edile “opera con riferimento alle sole imprese edili” (cfr. circ. Min. Lavoro n. 5/2008 e interpello Min. Lavoro n. 18/2012; in senso conforme, cfr. Cass. n. 9803/2020). Pertanto, l’iscrizione alla Cassa edile risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata.
Tuttavia, diversa è la funzione di verifica della congruità che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DM 143/2021, è alla stessa conferito: tale funzione è esercitata in modo autonomo rispetto all’obbligo di iscrizione, incentrandosi sulle opere edili realizzate all’interno dell’appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività svolte dalle aziende coinvolte. Dunque, anche un’impresa non edile è tenuta a ottenere l’attestazione di congruità agli effetti del successivo rilascio del DURC, limitatamente alle opere edili eventualmente svolte dalla medesima nell’ambito del cantiere.
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