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LAVORO & PREVIDENZA

Astensione post partum per insegnanti di scuola primaria senza specifica valutazione

L’Ispettorato evidenzia la concreta presenza di rischi biologici a supporto dei provvedimenti di interdizione

/ Mario PAGANO

Sabato, 8 novembre 2025

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Nell’ipotesi di istanza volta a ottenere l’interdizione post partum fino al settimo mese, per le insegnanti della scuola primaria, l’Ispettorato, nel procedere al suo accoglimento, sarà esonerato da specifiche valutazioni inerenti alle verifiche del DVR o da valutazioni del medico competente.
Lo ha chiarito lo stesso INL con la nota n. 8870/2025, con la quale è stata fornita una più chiara indicazione rispetto a quanto già evidenziato nella precedente circolare n. 5944/2025.

Nel dettaglio, con tale ultima circolare, l’INL ha evidenziato come per le insegnanti di scuola primaria il principale rischio, che può giustificare il provvedimento interdittivo e, quindi, esonerare la dipendente dalla prestazione lavorativa, è quello di natura biologica, legato, ad esempio, a malattie esantematiche ed epidemia. Pertanto, il periodo di astensione non si può limitare a quello della gestazione, ma dovrà comprendere anche quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto. Si tratta di una condizione particolare che abilita gli uffici a procedere al rilascio del provvedimento di astensione senza alcuna specifica valutazione.

È su questa “presunta” automaticità che si concentrano le ulteriori riflessioni dell’Ispettorato, che va ad analizzare le ragioni di una tale indicazione.
Innanzitutto, occorre ricordare che la procedura di rilascio del provvedimento di astensione si fonda anche sulle risultanze del DVR e, quindi, della specifica valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’Allegato C del DLgs. 151/2001, effettuata dal datore di lavoro.

Come sottolineato dall’INL, proprio tale Allegato C riporta al punto 2 gli agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell’art. 268 del DLgs. 81/2008 nonché dell’Allegato XLVI, nella misura in cui sia noto che tali agenti, o le terapie che essi rendono necessarie, mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro. Inoltre, tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI sono riportati anche virus del morbillo (Paramyxoviridae), rosolia (Rubivirus rubella), herpesvirus varicella-zoster. Si tratta di virus, oltre a batteri e parassiti, che, anche durante l’allattamento, possono risultare particolarmente pericolosi per la salute del neonato laddove vi sia un’eventuale esposizione della madre a causa del contatto con bambini potenzialmente portatori di infezioni.

Tale ultima circostanza, di fatto, può risultare altamente probabile nelle ipotesi di insegnanti della scuola primaria. Infatti, mentre nel caso di asili e scuole per l’infanzia vige il divieto, per i bambini non vaccinati, di frequentare asili nido, diversamente l’iscrizione alla scuola primaria e secondaria è, comunque, consentita anche in assenza di vaccinazione ai minori nella fascia di età compresa tra i 6 e 16 anni in quanto, come ricordato dall’INL, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DL 73/2017 (conv. L. 119/2017), la presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni prevista al comma 1 del medesimo articolo “[...] non costituisce requisito di accesso alla scuola, o al centro ovvero agli esami”.
La situazione nella quale, quindi, si trovano a operare le insegnanti della scuola primaria risulta del tutto particolare, in quanto gli agenti biologici, quali ad esempio le malattie esantematiche, possono circolare e diffondersi principalmente per via aerea (tramite tosse e starnuti) o per contatto diretto.

Tutto ciò non può che far scattare le normali valutazioni riservate alle lavoratrici madri, anche per quanto riguarda la fase post partum. Nel caso specifico dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a evitare che la lavoratrice possa venire a contatto con gli agenti biologici. Non sempre è possibile ottenere tale risultato adibendo la stessa ad altre mansioni, così come non sempre si potrà isolare la lavoratrice dalla comunità scolastica al fine di eliminare l’esposizione al rischio.

Appare evidente come in questi casi una completa eliminazione del rischio biologico da malattie infettive come morbillo o varicella sia altamente improbabile, legittimando la sede territoriale dell’INL a operare, nel rilascio dei provvedimenti di astensione, senza specifiche valutazioni inerenti alle verifiche del DVR o prescindendo da valutazioni del medico competente. Ciò – spiega la nota – “in quanto, come nel caso in esame, è potenzialmente concreta l’esposizione al rischio biologico della lavoratrice madre con il rischio di contrarre malattie correlate (es. malattie esantematiche), che possono compromettere la salute del neonato”.

Diversamente, l’eventuale provvedimento di diniego di una richiesta di interdizione post partum dovrà rappresentare un’eccezione, limitata ai soli casi in cui – ad avviso dello scrivente più teorici che reali – l’ufficio territoriale possa ravvisare che la lavoratrice non sia in alcun modo esposta al rischio biologico.

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