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Martedì, 11 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Ultimi giorni per presentare la domanda del bonus psicologo

Il Ddl. di bilancio stanzia risorse per adeguare la piattaforma informatica, semplificare le procedure e potenziare le attività di supporto agli utenti

/ Daniele SILVESTRO

Martedì, 11 novembre 2025

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Scade il 14 novembre 2025 il termine per presentare all’INPS la domanda per accedere al c.d. bonus psicologo per l’anno 2025, le cui risorse sono state ripartite con il DM 10 luglio 2025.

Come stabilito dall’INPS con la circ. n. 124/2025, la domanda va presentata esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web dell’istituto, direttamente dal cittadino;
- Contact Center Multicanale.

Si ricorda che il bonus psicologo consiste in un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia considerato l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica per effetto dell’emergenza da COVID-19 e della conseguente crisi socio-economica ed è stato introdotto per il solo 2022 dall’art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021, per poi essere stato reso strutturale dal 2023, con alcune modifiche, dall’art. 1 comma 538 della L. 197/2022.

Il bonus psicologo è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: residenza in Italia; ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

L’importo del beneficio – fino a 50 euro per ogni seduta – è parametrato all’ISEE; in particolare, l’importo massimo è stabilito in:
- 1.500 euro per ogni beneficiario, se l’ISEE è inferiore a 15.000 euro;
- 1.000 euro per ogni beneficiario, se l’ISEE è compreso tra 15.000 e 30.000 euro;
- 500 euro per ogni beneficiario, se l’ISEE è superiore a 30.000 e non superiore a 50.000.

Terminato il periodo di presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza e tenendo conto:
- del valore ISEE più basso;
- dell’ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di parità di ISEE).

L’INPS comunicherà il completamento della definizione delle graduatorie con apposito messaggio e l’elaborazione delle graduatorie verrà comunicata ai richiedenti tramite SMS e/o e-mail. L’esito della domanda risulta altresì consultabile all’interno della procedura utilizzata per la presentazione della stessa, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

In caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento viene indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, da comunicare per ogni sessione di psicoterapia al professionista (scelto tra gli specialisti privati iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi, che hanno aderito all’iniziativa).

Erogata la prestazione, il professionista emette fattura intestata al beneficiario indicando il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente (art. 8 del DM 10 luglio 2025).
L’importo del bonus verrà erogato al professionista (secondo le modalità da lui indicate) e non al beneficiario della prestazione.

Il bonus psicologo potrà essere fruito dal beneficiario entro 270 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.

Si ricorda che da quest’anno è prevista la decadenza dal beneficio per i beneficiari che non effettuano almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda (è opportuno che il professionista confermi tempestivamente la prima seduta) e si provvede una sola volta allo scorrimento delle graduatorie (art. 6 del DM 10 luglio 2025).

Sul bonus psicologo si segnala, infine, un’ulteriore novità che dovrebbe decorrere dal prossimo anno e che è presente all’interno del Ddl. di bilancio 2026. In particolare, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del bonus viene riconosciuta all’INPS una somma pari a 200.000 euro annui per l’adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.

Inoltre, sempre dal 2026, le risorse destinate al finanziamento del bonus psicologo verranno trasferite all’INPS, ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinarsi annualmente come definito nell’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

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