Per l’accesso ai dati dei titolari effettivi occorre un interesse giuridico rilevante e differenziato
Cancellata, anche normativamente, la possibilità di un accesso generalizzato del pubblico
In attesa che la Corte di Giustizia Ue si pronunci (cause C-684/24 e C-685/24) sulle questioni attinenti alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini (questioni rimesse dal Consiglio di Stato con le ordinanze nn. 8245 e 8248 del 2024), il Consiglio dei Ministri del 2 ottobre ha approvato, in esame preliminare, lo schema di DLgs. di modifica e integrazione del DLgs. 231/2007 in recepimento dell’art. 74 della direttiva 2024/1640/Ue; articolo che intende allineare la disciplina Ue alla decisione della Corte di Giustizia 22 novembre 2022, cause C-37/20 e C-601/20, escludendo un accesso generalizzato alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del pubblico, imponendo la dimostrazione di un interesse legittimo all’accesso (si veda “Verso un limitato accesso dei privati ai dati dei titolari effettivi di società” del 9 ottobre).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del DLgs. 231/2007, le imprese dotate di “personalità giuridica” e le persone giuridiche private comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi al prescritto Registro (costituente una apposita sezione del Registro delle imprese la cui operatività è attualmente sospesa).
L’accesso a esso è consentito, ex art. 21 comma 2 del DLgs. 231/2007, alle autorità competenti, ai soggetti obbligati (a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica), nonché al pubblico.
In relazione a tale ultima ipotesi (contenuta nella lett. f), si precisa che l’accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il Paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.
Con riguardo ai titolari effettivi dei trust, invece, l’accesso è consentito ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.
In pratica, confrontando le due disposizioni, emerge una potenzialità di accesso da parte dei privati/pubblico più ampia nel caso della titolarità effettiva delle persone giuridiche rispetto a quella prevista per i trust.
A questa differenza, divenuta illegittima, pone rimedio il nuovo DLgs. sostituendo il vigente primo periodo della lett. f) del secondo comma dell’art. 21 con il seguente (fedelmente ripreso dalla vigente lett. d-bis) del comma 4): “L’accesso è consentito ... dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata”.
Inoltre, si precisa che il DM chiamato a stabilire, tra l’altro, i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell’accesso e a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso, nonché i mezzi di tutela avverso il diniego opposto dall’amministrazione procedente, deve riguardare anche i soggetti privati interessati alla titolarità effettiva delle persone giuridiche.
Su tale testo sono già intervenuti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari.
Al riguardo è da segnalare come il parere delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera abbia anche “osservato” che il Governo dovrebbe valutare l’opportunità di intervenire anche sul DM 11 marzo 2022 n. 55 per disciplinare le modalità di valutazione dell’interesse all’accesso da parte dei soggetti di cui all’art. 21 comma 2 lett. f) del DLgs. 231/2007, come modificato dallo schema di DLgs. A tal fine, in particolare, per esigenze di coerenza sistematica, si invita a valutare l’opportunità di applicare una disciplina analoga a quella già dettata dal DM 55/2022, in materia di valutazione dell’interesse all’accesso ai dati del registro dei titolari effettivi, da parte dei soggetti di cui all’art. 21 comma 4 lett. d-bis) del DLgs. 231/2007.
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