Colpa grave esclusa per la ludopatia del debitore
È sufficiente la certificazione medica e non anche le ricevute delle scommesse
Oltre alla sussistenza del presupposto soggettivo (qualità di consumatore) e del presupposto oggettivo (stato di sovraindebitamento), l’accesso all’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiede che sussistano, altrettanto preliminarmente, anche le condizioni di cui all’art. 69 comma 1 del DLgs. 14/2019.
In particolare, è necessario che il debitore non abbia beneficiato dell’esdebitazione nei 5 anni antecedenti la domanda né, ulteriormente, che ne abbia beneficiato per già due volte.
Occorre escludere, inoltre, che il debitore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Particolare attenzione merita la verifica della colpa grave, la cui valutazione rimanda alla condotta complessivamente tenuta dal debitore, che deve essere comparata con quella dell’uomo di minima diligenza e non con quella dell’uomo avveduto e prudente (Trib. S.M. Capua Vetere 23 ottobre 2024, Trib. Napoli 30 settembre 2025 e 12 giugno 2025).
Il vaglio della meritevolezza è rimesso al giudice che, tuttavia, è chiamato a considerare non la singola circostanza e/o il singolo evento ma la situazione complessiva del debitore.
In tal senso, attenzione deve dedicarsi alla formazione, in divenire, dello stato di sovraindebitamento (Cass. n. 30538/2024) e alle cause che lo hanno determinato; occorre valutare, inoltre, lo stato psicologico del debitore, oltre che la qualità e la quantità delle obbligazioni assunte (Trib. S.M. Capua Vetere 15 luglio 2025 e 29 aprile 2025).
Non si tratta, dunque, di un giudizio statico, che fotografa l’indebitamento complessivo del debitore: occorre leggere il suo sviluppo dinamico, tenendo conto dei molteplici fattori che hanno contribuito all’ingresso del consumatore nella condizione di sovraindebitamento (Trib. Terni 15 novembre 2024), dovendo considerare le sue vicende personali e familiari, gli eventi e le situazioni che si sono via via sovrapposte (Trib. Firenze 13 luglio 2025).
Ciò comporta la necessità che si tenga conto, caso per caso, delle circostanze specifiche che possono alleviare la colpa del debitore: la perdita improvvisa del lavoro (App. Firenze 8 novembre 2023), l’esigenza di cure mediche (Trib. Napoli Nord 24 luglio 2024), lo stato di debolezza e di sudditanza psicologica, compresa la truffa sentimentale (Trib. Trento 27 settembre 2025, Trib. Livorno 7 ottobre 2024, Trib. Torino 27 febbraio 2024).
Rilevante è anche il ricorso al debito per far fronte alle esigenze primarie proprie e dei propri familiari (Trib. Rimini 17 luglio 2024) ovvero al fine di estinguere altri debiti (Trib. Pavia 27 marzo 2024).
Particolare attenzione merita il caso del debitore che è affetto da un disturbo patologico da gioco d’azzardo (c.d. GAP); si tratta di un disturbo problematico, persistente o ricorrente che incide sulla capacità mentale del debitore e sulla sua concreta comprensione delle conseguenze del suo comportamento.
La rilevante gravità del disturbo consente di distinguerlo dalla semplice dedizione al gioco d’azzardo e, di conseguenza, di attribuirgli rilevanza ai fini dell’esclusione della colpa grave (Trib. Cassino 24 ottobre 2025, Trib. Isernia 10 ottobre 2025, Trib. S.M. Capua Vetere 25 luglio 2025).
Inoltre, la gravità del disturbo è tale che potrebbe condurre anche all’esclusione del carattere fraudolento delle dichiarazioni rese dal debitore ludopatico in occasione della stipula dei finanziamenti (Trib. Roma 26 giugno 2025).
È necessario, tuttavia, che lo stato patologico sia accertato da una struttura del Servizio sanitario nazionale specializzata nella diagnosi e nel recupero dalle dipendenze (Trib. Taranto 25 febbraio 2025).
Occorre, poi, che sia data prova del disturbo (Trib. Nola 16 settembre 2024), affinché possa escludersi che si tratti di una semplice dedizione al gioco d’azzardo (Trib. Avellino 3 dicembre 2024); la prova, però, non può estendersi oltre la certificazione medica, posto che la destinazione delle somme al gioco d’azzardo, per sua natura, sfugge ad altro tipo di prova, comprese le ricevute delle scommesse, che il debitore potrebbe non conservare (Trib. Cagliari 13 ottobre 2025).
Non ultimo, è necessario che il debitore abbia intrapreso un percorso terapeutico con esiti certi e verificabili (es. ricovero presso comunità di recupero, attestazione di frequenza del percorso terapeutico, attestazione di iscrizione al SERD per la dipendenza da gioco d’azzardo) anche grazie alla sorveglianza di un amministratore di sostegno, ove necessario (Trib. Salerno 13 dicembre 2024, Trib. Taranto 25 febbraio 2025).
La valutazione delle circostanze specifiche comporta anche, di contro, la valutazione in negativo di tutte quelle scelte del debitore che abbiano quale conseguenza una riduzione del suo reddito disponibile (es. pensionamento anticipato) o che comunque aggravino la propria condizione di sovraindebitamento (Trib. Roma 21 febbraio 2024).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941