ACCEDI
Lunedì, 29 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Resta al 4,65% l’aliquota IRAP per le holding industriali

Escluse dal rincaro anche le SIM, le SGR e le SICAV

/ Luca FORNERO

Lunedì, 29 dicembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il Ddl. di bilancio 2026, modificato nel corso dell’iter parlamentare, conferma l’aumento del 2% dell’aliquota IRAP applicabile agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione.

Tuttavia, rispetto alla versione originaria del provvedimento, l’incremento non interessa più alcuni intermediari e, al fine di ridurre o annullare l’impatto delle nuove aliquote per i contribuenti di minori dimensioni, è stata introdotta una detrazione di 90.000 euro, applicabile, fino a concorrenza, sulla maggiore imposta dovuta.
Confermata invece la natura temporanea dell’intervento, atteso che l’aumento si applicherà per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi (anni dal 2026 al 2028, per i soggetti “solari”).

Si ricorda che, attualmente, l’IRAP è dovuta nelle seguenti misure:
- generalità dei soggetti passivi (società industriali, mercantili e di servizi, enti non commerciali ed enti del Terzo settore): 3,9% (art. 16 comma 1 del DLgs. 446/97);
- imprese concessionarie (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori): 4,2% (art. 16 comma 1-bis lett. a) del DLgs. 446/97);
- intermediari finanziari e società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali): 4,65% (art. 16 comma 1-bis lett. b) del DLgs. 446/97);
- imprese di assicurazione: 5,9% (art. 16 comma 1-bis lett. c) del DLgs. 446/97);
- amministrazioni pubbliche, relativamente alla base imponibile prodotta nell’esercizio di attività non commerciali: 8,5% (art. 16 comma 2 del DLgs. 446/97).

A livello locale, le Regioni possono variare le suddette aliquote (eccetto quella prevista per le amministrazioni pubbliche) fino a un massimo dello 0,92%. La variazione può essere differenziata per settori di attività e categorie di soggetti passivi (art. 16 comma 3 del DLgs. 446/97).
Inoltre, a decorrere dall’anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea (art. 5 del DLgs. 68/2011).

Così riepilogato il quadro normativo di riferimento, destinatari dell’incremento del 2% dell’aliquota IRAP sono le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari, fatta eccezione per:
- le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- le società di gestione di fondi comuni di investimento;
- le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso;
- le società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) e i soggetti a esse assimilati.

Tali soggetti continueranno, quindi, ad applicare l’aliquota del 4,65% anche nel triennio 2026-2028.

Spetta altresì una detrazione pari a 90.000 euro fino a concorrenza della differenza tra:
- l’imposta derivante dall’applicazione delle aliquote transitorie;
- l’imposta che si sarebbe determinata in assenza delle aliquote transitorie.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa all’emendamento governativo che ha introdotto la disposizione, la detrazione, applicabile sulla maggiore imposta dovuta, è funzionale a rendere privo di effetti l’incremento dell’aliquota per i soggetti con minore base imponibile.
Anche la detrazione ha natura temporanea, applicandosi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo (quindi, per il 2027 e il 2028 per i soggetti “solari”). Nel 2026, quindi, non compete nessuna detrazione.

Ipotizzando che la base imponibile dell’intermediario finanziario Y spa ammonti, per il 2027, a 4.000.000 di euro, occorre innanzitutto determinare la maggiore imposta dovuta sulla base della nuova aliquota, che nel nostro caso ammonta a 80.000 euro, vale a dire la differenza tra:
- 266.000 euro (IRAP calcolata con l’aliquota del 6,65%);
- 186.000 euro (IRAP calcolata con l’aliquota del 4,65%).

Dato che, nel nostro caso, la detrazione teoricamente spettante (90.000 euro) eccede la maggiore imposta dovuta (80.000 euro), la detrazione stessa compete nel limite di 80.000 euro, con il risultato che l’IRAP dovuta per il 2027 risulta pari a 186.000 euro (in pratica, l’importo che si determinerebbe applicando l’aliquota del 4,65%).

L’aumento dell’aliquota avrà effetto anche sulla determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026, per i soggetti solari), per il calcolo del quale i soggetti interessati dovranno assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le maggiori aliquote del 6,65% e del 7,9%.

TORNA SU