Misure per le aree di crisi industriale complessa richieste con modulo ad hoc
Il Ministero del Lavoro aggiorna le istruzioni per richiedere l’apposito intervento di cassa integrazione straordinaria
Con la circ. n. 3, pubblicata ieri, il Ministero del Lavoro ha aggiornato le istruzioni operative per la presentazione delle domande di cassa integrazione straordinaria ex art. 44 comma 11-bis del DLgs. 148/2015 da parte delle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa.
La misura è finanziata annualmente dalla legge di bilancio e, per il 2026, il rifinanziamento è avvenuto per previsione dell’art. 1 comma 165 della L. 199/2025.
Giova ricordare che per aree di crisi industriale complessa si intendono quelle riconosciute ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, ossia specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto, oppure da una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
Ciò premesso, si ricorda che il trattamento in questione può essere concesso per una durata massima di 12 mesi per ciascun anno di riferimento e in deroga alle disposizioni ex artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, che disciplinano, rispettivamente, la durata massima complessiva di 24 mesi (30 mesi per le imprese dell’edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale.
Pertanto, il trattamento è autorizzato a favore dei lavoratori delle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di CIGS, dichiarino di trovarsi nell’impossibilità di ricorrere ad un ulteriore intervento.
Per poter beneficiare del trattamento di cassa integrazione straordinaria in questione, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo, in sede governativa, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione interessata e delle Parti sociali.
Nel merito, il Ministero del Lavoro precisa che l’oggetto dell’accordo dovrà ricomprendere la quantificazione dell’onere finanziario necessario alla copertura del trattamento, tenendo conto dei parametri annualmente indicati dall’INPS, al fine di poter accertare preventivamente la sussistenza delle risorse economiche necessarie ad autorizzare l’intervento.
Per quanto riguarda le richieste di accesso al trattamento di CIGS, nella circolare in commento si ricorda che l’istanza, predisposta e compilata a cura del referente aziendale utilizzando l’apposito modulo, deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali presso il Ministero del Lavoro entro un congruo termine, comunque non oltre 30 giorni dalla stipula dell’accordo in sede ministeriale.
Alla domanda andranno poi allegati specifici documenti, a cominciare dalla Relazione tecnica e dal Piano di recupero occupazionale.
Nel dettaglio, nella Relazione tecnica occorre riportare l’espressa dichiarazione di non poter accedere ad altro trattamento di CIGS, con l’indicazione delle motivazioni in riferimento a ciascuna causale di cui all’art. 21 del DLgs. 148/2015 e/o del completo utilizzo dei periodi massimi riconoscibili. Nella stessa devono essere precisate le ragioni del ricorso al trattamento richiesto e deve essere riportata la quantificazione dettagliata dei costi della misura parametrati al numero dei lavoratori e alla durata del trattamento, tenuto conto di rotazioni del personale e di periodi di ordinaria operatività. Inoltre, la quantificazione deve essere operata secondo i parametri annualmente indicati dall’INPS e, trattandosi di risorse pubbliche, determinata sulla base delle effettive ed attuali esigenze dell’azienda, sebbene in una chiave prospettica.
Invece, il Piano di recupero occupazionale deve prevedere appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione/riqualificazione dei lavoratori. Devono, inoltre, essere riportate le tempistiche di attuazione dello stesso, nonché le modalità e gli strumenti di monitoraggio delle azioni intraprese.
In aggiunta, alla domanda vanno allegati il Verbale di accordo governativo, il Verbale di accordo regionale, l’Elenco nominativo dei lavoratori in formato Excel con l’indicazione della percentuale oraria di sospensione di ogni singolo lavoratore e, infine, l’informativa privacy e consenso al trattamento dei dati firmata.
In ultimo, nel caso in cui l’impresa, a seguito di serie e documentate difficoltà finanziarie, richieda il pagamento diretto delle spettanze da parte dell’INPS, dovrà inviare l’istanza anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, al fine di consentire la verifica delle predette difficoltà finanziarie, come previsto dall’art. 7 del DLgs. 148/2015, fornendo adeguato riscontro in sede di presentazione dell’istanza.
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