Contributo di 2 euro sui piccoli pacchi rinviato al 1° luglio 2026
Necessario l’adeguamento dei sistemi informativi dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli
Il rinvio di sei mesi per l’applicazione del contributo di 2 euro sulle “piccole importazioni”, annunciato dal MEF con un comunicato stampa il 12 marzo scorso, ha infine trovato conferma nell’art. 5 del DL 38/2026 (decreto fiscale), ora in attesa di conversione in legge.
Si ricorda che tale contributo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2026 (art. 1 commi 126-128 della L. 199/2025) ed è destinato alla copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali per le importazioni di beni in spedizioni di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
In base a quanto inizialmente previsto, il contributo avrebbe dovuto applicarsi alle spedizioni dichiarate per l’immissione in libera pratica registrate a partire dal 1° gennaio 2026 (cfr. circ. Agenzia delle Dogane e monopoli n. 37/2025). Il nuovo decreto stabilisce ora che il contributo non si applica alle spedizioni di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026.
Secondo quanto indicato dallo stesso art. 5 del DL 38/2026, il differimento di sei mesi risponderebbe all’esigenza di procedere all’adeguamento tecnico dei sistemi informativi da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, per consentire l’accertamento e la riscossione del contributo.
Già con i primi documenti di prassi pubblicati, d’altronde, proprio in ragione di tali adeguamenti, era stato previsto un periodo transitorio di applicazione, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026, ammettendo la contabilizzazione e il pagamento del contributo su base periodica (cfr. circ. Agenzia delle Dogane e monopoli nn. 37/2025 e 1/2026).
Va rilevato che l’introduzione del nuovo prelievo è stata da più parti criticata.
Un primo aspetto che è stato messo in luce riguarda l’effetto distorsivo che esso ha avuto sui flussi di importazioni. Trattandosi di un contributo non armonizzato nel mercato unico europeo, si è assistito a un reindirizzamento dei flussi verso Stati membri che non hanno previsto il prelievo, con successiva introduzione delle merci in Italia mediante trasporto intra Ue (cfr. circolare Assonime n. 2 del 16 febbraio 2026).
Un secondo aspetto riguarda, invece, come il contributo si inserisca nel contesto della riforma dell’unione doganale avviata dalla Commissione Ue.
Nell’ambito della riforma, infatti, è prevista:
- da un lato, l’abolizione della franchigia dai dazi doganali di 150 euro;
- dall’altro, l’introduzione, in via transitoria, di un dazio semplificato forfetario di 3 euro per articolo, sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, che si applicherebbe proprio a partire dal 1° luglio 2026 (si veda il Reg. Ue 382/2026).
Si tratta di misure volte a fronteggiare i rischi derivanti dall’enorme incremento delle importazioni di beni di scarso valore nell’Ue, derivanti dalla diffusione dell’e-commerce (secondo una stima riportata dalla Commissione Ue, nel corso del 2025, sono stati introdotti nell’Unione 5,9 miliardi di beni di valore modesto, in larghissima parte provenienti dalla Cina).
Entro il 2026, poi, è prevista anche l’introduzione di una c.d. “handling fee”, ossia un contributo di gestione volto a coprire i costi collegati all’immissione in libera pratica di merci conformi alle norme Ue (cui potranno affiancarsi, a determinate condizioni, anche commissioni di gestione “nazionali”).
Peraltro, proprio sull’introduzione della “handling fee” è stato raggiunto un accordo lo scorso 26 marzo tra il Parlamento europeo e il Consiglio Ue, prospettandone l’applicazione non oltre il 1° novembre 2026 (cfr. comunicato stampa Commissione Ue del 26 marzo 2026).
L’entità del prelievo sarà stabilita con un atto delegato e terrà conto dei costi minimi sostenuti dalle autorità doganali per la rilevazione dei beni (costi che derivano dalle risorse informatiche e di manodopera impiegate per l’immissione in libera pratica delle merci, comprese le attività di controllo e analisi del rischio).
In considerazione delle evoluzioni normative previste dalla riforma doganale dell’Ue, quindi, appare auspicabile che il rinvio semestrale disposto dal DL 38/2026 possa consentire al legislatore nazionale di chiarire la natura del prelievo di 2 euro e il suo rapporto con i nuovi prelievi previsti a livello unionale nel corso di quest’anno.
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