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Per la rideterminazione giudiziale del saldo, il correntista ha l’onere di produrre il contratto

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 aprile 2026

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La Cassazione, con l’ordinanza n. 10728 pubblicata il 22 aprile 2026, si è pronunciata sul tema:
- degli oneri probatori gravanti sul correntista il quale agisca in giudizio nei confronti della banca al fine di ottenere l’accertamento della nullità di clausole contrattuali e la conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate in forza delle pattuizioni nulle;
- e del termine di prescrizione del diritto di ottenere dalla banca la consegna del contratto nel caso in cui l’istituto di credito non abbia adempiuto spontaneamente a tale obbligo.

Al riguardo, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
- nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, volto alla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l’eliminazione degli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattuali nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell’indebito maturato, ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’adempimento dell’onere probatorio dei pagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull’attore ai sensi dell’art. 2697 comma 1 c.c., si estende alla produzione del contratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizione delle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della quale produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possesso del contrato poiché la banca non ha adempiuto all’obbligo di consegna, può richiederne copia alla banca ex art. 117 del DLgs. 385/93 (c.d. Testo unico bancario);

- il diritto all’adempimento dell’obbligazione di consegna del contratto prevista dall’art. 117 del DLgs. 385/93 è soggetto a prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla data di stipulazione del contratto;

- l’obbligo della banca di consegnare al correntista copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, secondo l’art. 119 comma 4 del DLgs. 385/93, si estende al contratto di conto corrente e agli estratti conto.

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