La trasparenza fiscale assorbe gli utili eccedenti il reddito imputato
I dividendi distribuiti in costanza dell’opzione non assumono rilevanza fiscale
Le norme previste dagli artt. 115 e 116 del TUIR relativi alla trasparenza fiscale delle società di capitali derogano in toto le norme sull’imposizione dei soggetti IRES e sui dividendi percepiti dai soci.
Infatti, optando per la trasparenza fiscale:
- i redditi vengono imputati ai soci nei vari periodi d’imposta di formazione, senza che la società sconti IRES in tali periodi (art. 115 commi 1 e 3 del TUIR e art. 7 comma 1 del DM 23 aprile 2004);
- all’atto dell’effettiva percezione, i soci stessi non subiscono più alcuna imposizione sulle somme incassate (art. 8 comma 1 del DM 23 aprile 2004).
Se una società di capitali partecipa un’altra società di capitali in regime della trasparenza fiscale ex art. 115 del TUIR, si verifica la completa sterilizzazione fiscale dei dividendi percepiti, posto che l’intero reddito della società è già fiscalmente imputato ai soci.
La distribuzione di riserve di utili formatesi negli esercizi precedenti l’opzione, invece, soggiace alla disciplina dei dividendi di cui all’art. 89 del TUIR.
Questa irrilevanza riguarda anche gli utili distribuiti in misura eccedente rispetto ai redditi già imputati per trasparenza ai soci (circ. Agenzia delle Entrate 16 giugno 2004 n. 26, § 3.4, e 22 novembre 2004 n. 49, § 2.8), nonché gli utili (già tassati per trasparenza) distribuiti successivamente ai periodi di efficacia dell’opzione, a condizione che i soci percettori, anche se diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi, siano sempre configurabili tra i soggetti IRES che, seppure astrattamente, possiedono i requisiti per poter optare per la trasparenza ex art. 115 del TUIR (art. 8 comma 2 del DM 23 aprile 2004).
Su questo punto, la circ. Agenzia delle Entrate 22 novembre 2004 n. 49 (§ 2.8) ha precisato che la disposizione in esame ha la finalità di impedire che un nuovo socio “persona fisica”, avvalendosi del regime di trasparenza, possa sottrarsi all’obbligo di far concorrere gli utili percepiti dopo la vigenza dell’opzione all’imposizione progressiva.
Con riferimento all’opzione per la c.d. “piccola” trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR, si ricorda che essa può essere esercitata dalle sole srl interamente partecipate da persone fisiche, purché il numero di soci non sia superiore a 10 (o a 20, per le società cooperative a responsabilità limitata).
Pur in presenza di tali requisiti, l’opzione per il regime di trasparenza fiscale è comunque escluso se la società partecipata (art. 116 comma 1):
- realizza un volume di ricavi che supera le soglie previste per l’applicazione degli ISA;
- è assoggettata a procedure concorsuali.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza ex art. 116 del TUIR, inoltre, tutti i soci devono essere persone fisiche, anche se imprenditori individuali per i quali la partecipazione costituisce un bene relativo all’impresa.
Per quanto riguarda i dividendi incassati da una società di capitali che ha optato per il regime della c.d. “piccola” trasparenza ex art. 116 del TUIR, essi concorrono alla formazione del reddito di quest’ultima non nel limite del 5% del provento (misura “ordinaria”), bensì nella misura del 40%, 49,72% o 58,14% a seconda dell’anno di formazione (art. 116 comma 2 del TUIR).
Questa previsione ha come ratio quella di contrastare quei fenomeni al verificarsi dei quali, per ottenere un vantaggio fiscale, si trasla il diritto a percepire i dividendi su di una società trasparente.
Resta fermo poi che il reddito imputato per trasparenza concorre a formare il reddito imponibile dei soci nel periodo di imposta di questi ultimi che risulta in corso alla data di chiusura del periodo di imposta della società trasparente.
Come detto e così come accade nell’ambito delle società di persone, i soci delle società di capitali “trasparenti” non scontano alcuna forma di imposizione all’atto dell’effettiva percezione degli utili (cfr. art. 115 comma 5 del TUIR e art. 8 comma 1 del DM 23 aprile 2004).
Per questo motivo, i dividendi prodotti in costanza del regime della “piccola trasparenza” non sono interessati dall’applicazione della ritenuta del 26% ex art. 27 del DPR 600/73 nemmeno se i percipienti sono persone fisiche che non esercitano attività d’impresa (la circ. Agenzia delle Entrate 22 novembre 2004 n. 49, § 2.8, esclude l’applicazione del regime dei redditi di capitale). Questi dividendi, infatti, costituiscono mere movimentazioni finanziarie che non realizzano effetti impositivi.
Resta fermo, comunque, quanto disposto dal comma 2 dell’art. 8 del DM 23 aprile 2004, secondo il quale gli “utili pregressi”, che sono realizzati prima dell’opzione, continuano a risultare imponibili in capo ai soci percipienti come dividendi, ai sensi dell’art. 47 del TUIR.
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