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IMPRESA

Dopo la domanda di concordato con riserva il debito fiscale rateizzato si può sospendere

Il divieto di azioni esecutive o cautelari non preclude l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella

/ Antonio NICOTRA

Lunedì, 1 giugno 2026

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Dal deposito del ricorso per il concordato “con riserva” opera per il debitore il regime di c.d. “spossessamento attenuato” di cui all’art. 167 del RD 267/42; pertanto, il pagamento di debiti anteriori, inclusi quelli tributari oggetto di rateazione, integra un atto di straordinaria amministrazione, consentito solo previa autorizzazione del giudice. L’omesso pagamento delle rate dovuto al rispetto di tale vincolo non può essere valutato, quindi, come inadempimento colpevole, né può legittimare l’applicazione o il recupero di sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione.
Tali conclusioni hanno trovato recente conferma con la Cassazione n. 13242 del 7 maggio 2026.

L’art. 168 del RD 267/42 contempla il c.d. automatic stay, che, attivandosi automaticamente dalla pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso per l’accesso al concordato, neutralizza ogni iniziativa dei creditori anteriori, impedendo non solo di intraprendere nuove azioni esecutive o cautelari, ma anche di proseguire quelle iniziate, nonché di acquisire garanzie o posizioni di vantaggio sul patrimonio del debitore. L’effetto protettivo nasce senza necessità di un provvedimento e cristallizza la situazione dei creditori, preservando la par condicio e impedendo che il patrimonio del debitore venga aggredito o disperso in modo disordinato mentre la procedura prende forma.
Si tratta, quindi, di un vincolo di immediata operatività che congela il sistema delle pretese individuali e convoglia ogni istanza dei creditori nell’alveo della procedura concorsuale.

Lo stay non preclude lo svolgimento di attività accertative o ricognitive da parte dell’Amministrazione finanziaria, come l’iscrizione a ruolo o la notifica della cartella (Cass. n. 13140/2026), atti che non incidono sulla consistenza del patrimonio del debitore né sulle aspettative dei creditori.
L’effetto protettivo si manifesta anche in caso di domanda “in bianco” ex art. 161 comma 6 del RD 267/42.

Nei concordati preventivi soggetti alla legge fallimentare – come nei successivi modelli del DLgs. 14/2019 (CCII) – i pagamenti di debiti anteriori all’apertura della procedura, che coincide con il deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 del RD 267/42, costituiscono atti di straordinaria amministrazione e possono essere eseguiti solo previa autorizzazione del giudice, sentito il commissario giudiziale.
Questo principio, recepito dall’art. 94 commi 1 e 2 del CCII, risultava dall’art. 167 del RD 267/42, che stabiliva l’inefficacia degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione salva autorizzazione giudiziale se funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori.

Il recinto della straordinaria amministrazione ricomprende tutti gli atti idonei a pregiudicare la consistenza del patrimonio del debitore, inclusi i pagamenti (Cass. nn. 20291/2005 e 15484/2004).
La natura straordinaria non dipende dal tipo negoziale, ma dal risultato economico-gestorio che l’atto è suscettibile di produrre. Nel concordato con continuità aziendale, la disciplina è ulteriormente specificata dall’art. 182-quinquies comma 5 del RD 267/42 (ora art. 100 del CCII), che consente al debitore di chiedere l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per “beni o servizi” quando tali pagamenti siano essenziali per la prosecuzione dell’attività economica.
La richiesta dev’essere motivata e corredata dall’attestazione di un professionista indipendente circa la funzionalità e la convenienza del pagamento per la massa dei creditori. Il giudice delegato, sentito il commissario giudiziale, valuta urgenza e strumentalità dell’atto rispetto all’interesse della procedura.

Il compimento, senza autorizzazione, dei pagamenti di debiti anteriori – compresi quelli tributari, anche se rateizzati – comporta l’inefficacia dell’atto nei confronti della massa e può integrare una causa di revoca del concordato ex art. 173 comma 3 del RD 267/42.
Solo i pagamenti autorizzati, quindi, sono legittimi e non soggetti a revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42.

I crediti maturati prima della domanda di concordato sono concorsuali e devono essere soddisfatti secondo le regole della procedura, nella cornice della par condicio creditorum e delle prelazioni. È quindi coerente che la sospensione dei pagamenti dopo ricorso ex art. 161 comma 6 del RD 267/42 costituisca un comportamento imposto dalla struttura della procedura concordataria e conforme al regime dei limiti all’amministrazione del debitore durante il concordato.
Ne deriva che la mancata esecuzione delle rate fiscali, essendo preclusa dall’ordinamento, non può fungere da presupposto per una decadenza imputabile al debitore, né legittimare il recupero di sanzioni che presuppongono un inadempimento volontario.

La conclusione non muta considerando l’accesso alla procedura mediante ricorso “con riserva” ex art. 161 comma 6 del RD 267/42.

La sospensione dei pagamenti successiva alla presentazione del ricorso, quand’anche “in bianco”, non integra un inadempimento colpevole, ma costituisce l’unica condotta conforme al modello legale.

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